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Nel caso Kernkraftwerke, la Corte di giustizia è stata interpellata dalla Commissione tributaria di Amburgo sulla compatibilità con il diritto Ue di un'imposta tedesca sui combustibili nucleari.

Fra le altre cose il giudice tedesco chiedeva alla Corte se l'imposta, colpendo solo le imprese produttrici di energia nucleare, non costituisse di fatto un aiuto di Stato per i produttori di energia da fonti diverse.

La Corte si è pronunciata in senso negativo, ma lasciando spazio a eventuali valutazioni da parte del giudice tedesco:

"Tuttavia, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, dagli elementi in possesso della Corte non risulta – indipendentemente dal fatto che, secondo le indicazioni fornite da detto giudice, il settore dell’energia in Germania è caratterizzato, sul piano fiscale, da un gran numero di normative e dalla sovrapposizione di provvedimenti statali – che sia possibile identificare, alla luce degli effetti di tali normative e misure, un regime fiscale che abbia come obiettivo di assoggettare ad imposizione le fonti di energia utilizzate per la produzione di elettricità ovvero le fonti di energia utilizzate per la produzione di elettricità che non contribuiscono alle emissioni di CO2.

Risulta per contro dalla decisione di rinvio che, conformemente alle motivazioni esposte nella proposta di legge che ha portato all’adozione del KernbrStG, tale legge istituisce per un periodo determinato, ossia dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità, e ciò al fine di generare introiti fiscali che devono in particolare contribuire, nel contesto di una manovra di bilancio, in applicazione del principio «chi inquina paga», a ridurre gli oneri derivanti per il bilancio federale dal necessario risanamento del sito minerario di Asse II, nel quale sono stoccati rifiuti radioattivi provenienti dall’utilizzazione di combustibile nucleare".

Vedi:

- sentenza;

- comunicato stampa.