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  • Osservatorio Europeo Aiuti di Stato
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Nel caso Alcoa il Tribunale Ue, dopo aver richiamato i principi di diritto Ue in materia di legittimo affidamento, ne declina l'applicazione al diritto europeo degli aiuti di Stato:

"Il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone il verificarsi di tre condizioni cumulative. In primo luogo, rassicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione dell’Unione. In secondo luogo, tali rassicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nell’animo del soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).

Trattandosi più in particolare dell’applicabilità di tale principio in materia di aiuti di Stato, è importante precisare che, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall’obbligo di notifica per consentire l’efficacia del controllo sugli aiuti di Stato da parte della Commissione, il quale riveste carattere imperativo, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità di detto aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 88 CE e un operatore economico diligente deve di norma essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato messo in atto senza previa notifica alla Commissione, in modo da essere illegittimo in forza dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, nessun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso (v., in tal senso, sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., punti 20 e 21 nonché la giurisprudenza citata), a meno che non sussistano circostanze eccezionali (sentenza del Tribunale del 30 novembre 2009, Francia e France Télécom/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, Racc. pag. II‑4315, punto 263)".

Vedi sentenza.

Il Tribunale ha deciso in senso analogo nei casi Eurallumina e Portovesme.