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Introduzione al concetto di aiuto di stato

Ultime notizie: nell'ambito della SAM, la Commissione ha aperto una consultazione sulla nozione di aiuto di Stato.

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Trattato FUE) prevede che l’azione dell’Unione Europea comporti, tra l’altro, la “definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno” (articolo 3, lettera b).

Tra le regole di concorrenza vi sono quelle applicabili alle imprese - relative alle intese, all’abuso di posizione dominante ed alle concentrazioni – e quelle relative agli aiuti concessi dagli Stati.

Le regole relative agli aiuti concessi dagli Stati sono volte a garantire che la concorrenza tra imprese non sia falsata da aiuti che avvantaggino indebitamente talune imprese o talune produzioni rispetto alle loro concorrenti.

Le principali disposizioni che riguardano gli aiuti di Stato del trattato CE sono contenute negli articoli 107-108 - 109, ma occorre citare anche gli articoli 42 (che riguarda l’applicabilità delle disposizioni della concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio), 93 (relativo ai trasporti) e 106 (sui servizi d’interesse generale).

L’articolo 107, in particolare, introduce il principio dell’incompatibilità con il mercato interno (vale a dire il principio del divieto) degli aiuti concessi dagli Stati. Come prima definizione, anche se imprecisa, si può affermare che un "aiuto di Stato", rilevante ai sensi della normativa dell’Unione Europea, è un’agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti, che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Il citato principio non è tuttavia assoluto, ma ammette deroghe per gli aiuti che perseguono determinati obiettivi.

È lo stesso articolo 107 che contiene le principali deroghe, tra le quali possiamo menzionare gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, gli aiuti volti allo sviluppo di determinate regioni (cd. aiuti a finalità regionale) o determinate attività, quelli destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Altre deroghe sono poi contenute nell’articolo 93 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell’articolo 106 (servizi d’interesse economico generale).
Alcuni di questi aiuti (gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori e quelli relativi alle calamità naturali ed eventi eccezionali) sono compatibili di diritto e l’unica condizione riguarda il rispetto dei requisiti definiti dal trattato.

La prassi della Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea hanno permesso di definire i contenuti e l’interpretazione delle disposizioni del Trattato.
Per gli altri aiuti, invece, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la compatibilità con il mercato interno degli interventi di aiuto degli Stati membri.

La Commissione è, pertanto, l’istituzione che procede ad un vero e proprio controllo sugli aiuti di Stato.
In considerazione della portata della materia e del numero rilevante di regole introdotto dalla Commissione, si parla ormai comunemente di politica degli aiuti di Stato o di politica del controllo sugli aiuti di Stato.
Al fine di permettere un controllo ex ante, il trattato prevede un obbligo di notifica alla Commissione degli aiuti che gli Stati membri intendono istituire o modificare ed un divieto di darne esecuzione prima dell’adozione di una decisione di autorizzazione della Commissione.

Alcuni regolamenti e una decisione hanno introdotto alcune categorie di aiuti per le quali gli Stati membri sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione.

Alla Commissione europea è anche affidato il compito di procedere, con gli Stati membri, all’esame permanente degli aiuti esistenti. Questo esame si basa, almeno in parte, su di un sistema di relazioni annuali a cui sono sottoposti gli Stati membri e di monitoraggio effettuato dalla Commissione stessa. Il controllo della Commissione si basa anche sulle denuncie o segnalazioni che le sono inviate dalle imprese che ritengono di essere state svantaggiate da aiuti concessi a loro concorrenti, sulle notizie apprese dalla stampa o su qualsiasi altra informazione di cui viene in possesso.

Le regole in materia di aiuti di Stato costituiscono uno dei pilastri del funzionamento del mercato interno, in quanto contribuiscono ad una migliore allocazione delle risorse pubbliche - evitando ed esempio che alcune imprese vengano mantenute artificialmente in vita a scapito di loro concorrenti più efficienti, in grado cioè di operare senza contributi statali – e ad una parità di trattamento delle imprese, siano esse pubbliche o private. Le regole relative agli aiuti di Stato, infatti, non riguardano solamente la concorrenza tra le imprese private, ma anche le attività economiche svolte da imprese pubbliche o altri organismi dello Stato, che devono essere trattati alla stessa stregua delle imprese private. In altri termini, un aiuto concesso ad un’impresa pubblica o un organo dello Stato che volge attività economiche non potrebbe essere autorizzato per la semplice ragione che appartengono allo Stato.

Si veda:

- relazione introduttiva del Prof. Bernardo Cortese dell'Università degli Studi di Padova, membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio;

- relazione della Dott.ssa Eleonora Paggi dell'Università degli Studi di Padova;

- relazione del Dott. Alessandro Rosanò dell'Università degli Studi di Padova.