Procedure di controllo degli aiuti di Stato
Il compito di verificare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri è affidato in via esclusiva alla Commissione europea (DG Concorrenza) ed è disciplinato dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, a livello di diritto derivato, dal Regolamento UE 1589/2015 che codifica il Regolamento UE n. 659/1999 (c.d. Regolamento di Procedura).
La procedura di controllo preventivo (ex ante) degli aiuti di Stato
Ai senti dell’art. 108 TFUE, gli Stati membri sono obbligati a notificare alla Commissione Europea, preventivamente ed in tempo utile perché possa presentare le proprie osservazioni, ogni progetto di misura che preveda la concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107(1) TFUE (per maggiori informazioni sulla nozione di aiuto di Stato, si rinvia al seguente link).
Il Trattato chiarisce che lo Stato membro notificante non potrà dare attuazione alla misura prima che la Commissione abbia adottato una decisione con la quale accerti che la misura notificata è compatibile con il mercato interno. (c.d. obbligo di standstill, la cui violazione determinerà l’illegalità della misura di aiuto).
Per le peculiarità che assume la procedura di notifica preventiva nell’ordinamento italiano, a seguito del processo di c.d Modernizzazione del diritto UE degli aiuti di Stato, si rinvia alla pagina Legislazione Italiana.
Risultano esentate dall’obbligo di notifica preventiva solamente: a) le misure statali per le quali difetti in modo certo un qualche elemento costitutivo della fattispecie di aiuto ai sensi dell’art. 107 TFUE (ad es. perché il beneficiario non è qualificabile come impresa, ai sensi del diritto comunitario, ovvero difetta la condizione del trasferimento di risorse pubbliche, della selettività o del vantaggio economico al beneficiario) – in questi casi l'obbligo di notifica non rileva, non essendo diretto il provvedimento statale ad istituire o modificare una misura od un regime di aiuti;[1] b) gli aiuti esistenti; c) le misure che sono esonerate dall'obbligo di notifica in virtù di un regolamento generale di esenzione; d) gli aiuti de minimis.[2]
Ove la Commissione Europea, a seguito della notifica del progetto, abbia il sospetto che esso non sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE, inizierà senza indugio la procedura formale di esame.
Al termine del procedimento di verifica preventiva, la Commissione potrà adottare:
- una decisione "positiva" con la quale dichiara l'aiuto compatibile;
- una decisione "negativa" con la quale dichiara la misura incompatibile e, nel caso l'aiuto sia stato già erogato (in violazione dell’obbligo di standstill), ne ordina il recupero (decisione “di recupero”);
- una decisione "condizionale" con la quale dichiara la misura compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.
In particolare, nel caso in cui la Commissione adotti una decisione negativa di recupero di aiuti concessi illegalmente, all'aiuto da recuperare si aggiungeranno gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito periodicamente dalla Commissione (link). Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.
Inoltre, fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero deve essere effettuato dallo Stato membro senza indugio secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna, e sempre a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione. Tali aspetti, in particolare, trovano disciplina nella Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti illegali del 2007 (link) e nella Comunicazione della Commissione sulla collaborazione con le autorità giurisdizionali nazionali del 2009 (link).
Per le peculiarità che assume la procedura di recupero nell’ordinamento italiano, a seguito del processo di c.d Modernizzazione del diritto UE degli aiuti di Stato, si rinvia alla pagina Legislazione Italiana.
Il Controllo degli aiuti di Stato è eseguito dalla Commissione Europea anche in forma successiva (ex post). A tale fine, il Regolamento di Procedura prevede che:
- Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati ad obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale;
- Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco;
- Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare se di recupero, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE (in deroga agli articoli 258 e 259 TFUE); successivamente, qualora la Commissione ritenga che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 260 TFUE.
Il Regolamento di Procedura, inoltre, attribuisce un ruolo importante ai soggetti c.d. «interessati»: ossia a qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.
Costoro, infatti, possono intervenire, spontaneamente o su invito della Commissione, nel contesto di un procedimento di indagine formale, presentando delle osservazioni e con garanzia di tutela del loro diritto alla riservatezza; essi possono inoltre dare impulso alle indagini della Commissione, presentando denuncia con la quale la informino di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A quest’ultimo fine è prevista la compilazione di apposito modulo di denuncia (link).
[1] La notifica, tuttavia, deve sempre essere eseguita quando l'autorità statale nutra dei dubbi in ordine alla natura di aiuto della misura (così afferma il pt. 47 della Comunicazione della Commissione sulla collaborazione con le autorità giurisdizionali nazionali del 2009).
[2] Cfr. il Regolamento di Procedura e la Comunicazione della Commissione del 2009.