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Trattato di Lisbona: cosa cambia in materia di aiuti di Stato?

Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 dicembre 2009

Il trattato di Lisbona modifica i vigenti trattati UE e CE senza sostituirli e conferisce all'Unione il quadro giuridico e gli strumenti necessari per affrontare le sfide future e rispondere alle richieste dei cittadini. Il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) diviene “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE) con entrata in vigore il 1 dicembre 2009.

In particolare gli articoli relativi agli aiuti di Stato (art. 87, 88, 89 del TCE) divengono gli art. 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, gli articoli relativi agli aiuti all'agricoltura (art. 31e 36 del TCE) divengono gli art. 37 e 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,  l'articolo relativo agli aiuti di Stato al settore dei trasporti (art. 73 del TCE)  diviene l'articolo 93 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,  l’articolo relativo ai servizi di interesse economico generale (art. 86 del TCE) diviene l’articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il Trattato di Lisbona, in particolare, ha apportato alcune modifiche sostanziali agli articoli 87 – 88 - 89 TCE, divenuti articoli 107 – 108 - 109 TFUE, introducendo le modifiche evidenziate in giallo nella tabella seguente:

Articolo 87 TCE

  1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
  2. Sono compatibili con il mercato comune:
    a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
    b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
    c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
  3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
    a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,   
    b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,       
    c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
    d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando nonalterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
    e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 articolo 88 TCE

  1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
  2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
  3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 articolo 89 TCE

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.


 articolo 107 TFUE

  1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
  2. Sono compatibili con il mercato interno:
    a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
    b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
    c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
  3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
    a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 (* NOTA 1), tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
    b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
    c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
    d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
    e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

 articolo 89 TCE 

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.


articolo 108 TFUE

  1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
  2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
    Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
    A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
    Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
  3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
  4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.( * NOTA 2)

articolo 109 TFUE

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

NOTE.

1. *Articolo 349 (ex articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, del TCE) Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione. Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.
2.* Prima del Trattato di Lisbona la Commissione era autorizzata ad esentare dall'obbligo di previa notifica determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali in base ad una competenza attribuitagli dal Consiglio mediante il Regolamento n. 994 del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

Si veda:

Per il comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1855&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

Per info generali sul Trattato di Lisbona:
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm

Per il testo del Trattato di Lisbona:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:IT:HTML

Per il testo consolidato dei trattati, modificati dal Trattato di Lisbona:
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang=it

Per una spiegazione del Trattato di Lisbona:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/531&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Per i cambiamenti dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona:
http://ec.europa.eu/competition/information/treaty.html

Per il Parlamento Europeo e il Trattato di Lisbona:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=66&refreshCache=yes&language=en&pageRank=1

Per la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e il Trattato di Lisbona:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/09/104&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en