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FAQ Generali

Si segnala che Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
Il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) diviene “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE).

In particolare gli articoli relativi agli aiuti di Stato (art. 87, 88, 89 del TCE) divengono gli art. 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, l'articolo relativo agli aiuti di Stato al settore dei trasporti (art. 73 del TCE) diviene l'articolo 93 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l’articolo relativo ai servizi di interesse economico generale (art. 86 del TCE) diviene l’articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Per approfondimenti Vi consigliamo la lettura di Trattato di Lisbona: cosa cambia in materia di aiuti di Stato?

Domande

FAQ a contenuto generale

Quali sono gli articoli del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea più rilevanti in materia di aiuti di stato?

I principali sono gli articoli 107, 108 e 109, ma rilevano in materia anche gli articoli 93 e 106. Va comunque ricordato che la disciplina comunitaria si basa anche su altri tipi di disposizioni (regolamenti, orientamenti, comunicazioni, linee direttrici, decisioni) e sulla giurisprudenza.

L’art. 107 CE stabilisce quanto segue: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E107:IT:HTML

L’art. 108 stabilisce quanto segue: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E108:IT:HTML

L’articolo 109 stabilisce quanto segue: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E109:IT:HTML

L’articolo 93 stabilisce quanto segue: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E093:IT:HTML

L’articolo 106 stabilisce quanto segue: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E106:IT:HTML


 Cosa s’intende per "aiuto di Stato"?

Come prima definizione, anche se imprecisa, si può affermare che un "aiuto di Stato", rilevante ai sensi del trattato, è un’agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti, che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.I requisiti che una misura deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono quattro e devono essere compresenti:
1) origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
2) presenza di un vantaggio selettivo;
3) incidenza sulla concorrenza;
4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.


Cosa s’intende per "aiuti esistenti"?

Gli aiuti esistenti sono gli aiuti autorizzati a livello dell'Unione Europea. Per aiuti esistenti s’intendono, inoltre, gli aiuti che erano già in vigore al momento dell’entrata in vigore del trattato di Roma (trattato che istituisce la Comunità economica europea, divenuta Comunità europea) o all’entrata in vigore del trattato di adesione di un nuovo Stato membro se l’aiuto riguardava quest’ultimo. Per gli ultimi allargamenti (passaggio da 15 a 25 e poi a 27 Stati membri) l’approccio è però Stato diverso: la Commissione, in collaborazione con gli Stati candidati, ha effettuato un esame per garantire la conformità di almeno parte degli aiuti in vigore prima dell’adesione. Vi sono poi ancora gli aiuti che sono considerati autorizzati in virtù di una specifica procedura che potremmo definire di “tacita autorizzazione”, quelli considerati esistenti in virtù del superamento di un determinato periodo dalla loro concessione e quelli che non erano considerati aiuti al momento della loro concessione ma lo sono diventati in funzione dell’evoluzione del mercato.Gli aiuti esistenti sono sottoposti ad un esame permanente da parte della Commissione insieme con gli Stati membri.


Cosa si intende per Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e lordo (ESL)?

Il primo è l'aiuto effettivo di cui beneficia l'impresa dopo aver pagato le imposte sull'aiuto stesso. Il secondo è il valore nominale dell'aiuto al lordo delle imposte. Nelle nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato non si fa ormai più uso dell’ESN.  


Perché l’art. 107 pone un divieto generale alla concessione di aiuti?

Gli aiuti comportano una situazione di concorrenza sleale tra le imprese; possono comportare forme di protezionismo negli scambi interni e favorire forme di delocalizzazione verso Stati che li concedono; possono, inoltre, favorire forme di assistenzialismo che danneggiano le imprese sane a favore di concorrenti poco efficienti che non sono spinti a innovare o a ristrutturarsi. Gli aiuti che rispondono a determinate caratteristiche possono tuttavia avere un effetto positivo sull’economia e lo sviluppo.


L’aiuto rileva se non è concesso ad un’impresa?

No, ma il concetto dell'Unione Europea di impresa è assai ampio, e include qualsiasi soggetto che svolge un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica o dalle fonti di finanziamento. Quindi può rientrare in questo concetto anche un’associazione senza scopo di lucro o un ente pubblico, se svolgono un’attività economica potenzialmente aperta alla concorrenza. Per attività economica s’intende qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su di un determinato mercato.


Che criteri deve rispettare un’impresa per essere di piccola o media dimensione?

La definizione di PMI utilizzata nel settore degli aiuti di Stato è identica alla definizione comune di PMI utilizzata dalla Commissione sulla base della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, C(2003) 1422 def (GU L 124 del 20.5.2003) disponibile al seguente link:  http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_it.pdf  .
Tale definizione è riportata anche nell'allegato I del regolamento generale di esenzione 800/2008egoria (reg. n. 800/2008).


Cosa vuol dire che l’aiuto deve essere selettivo per rilevare ai sensi del Trattato CE?

Vuol dire che l’aiuto favorisce certe imprese e non altre, certi settori economici e non altri. Una misura nazionale, ad esempio una riduzione fiscale o previdenziale, che si applica a tutte le imprese di tutti i settori e su tutto il territorio di riferimento (in genere quello dello Stato membro interessato) e senza alcun potere discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica non è selettiva. Un’agevolazione che favorisce le imprese di una certa area geografica più ristretta di quella nazionale, è considerata tendenzialmente selettiva. Ad esempio, un aiuto alle PMI venete è selettivo sotto due aspetti: favorisce solo le PMI e non anche le grandi imprese,e favorisce solo le PMI venete e non quelle di altre regioni. Considerazioni particolari e legate ai singoli casi vanno poi fatte nel caso di riduzioni fiscali da parte di enti territoriali dotati di autonomia fiscale.


È importante identificare gli effettivi destinatari degli aiuti: le agevolazioni possono transitare attraverso soggetti che si limitano a far da tramite?

Spesso gli enti pubblici erogano aiuti attraverso dei soggetti-veicolo, che svolgono soltanto una funzione amministrativa di provvisoria gestione dei fondi e di ulteriore trasferimento ai destinatari. Ad esempio, intervengono spesso come soggetti-veicolo nell’erogazione di aiuti le associazioni di categoria, i confidi o le società che organizzano corsi di formazione. In questi casi, occorre fare in modo che i soggetti-veicolo non beneficino di alcun aiuto, oppure quantificare l’importo degli stessi e inquadrarli nell’ambito delle regole comunitarie in vigore. Queste operazioni sono talvolta complesse e occorre porre particolare attenzione nell’individuazione di eventuali vantaggi o benefici, anche indiretti, a favore dei cd. soggetti-veicolo.


Cos’è un "regime di aiuti"?

E’ un atto, che si può definire a portata generale, in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese, definite nell'atto in linea generale e astratta.


Cosa vuol dire che l’aiuto deve essere necessario o deve avere un effetto di incentivazione?

Il concetto della necessità dell'aiuto significa che l’aiuto deve essere necessario affinché l’impresa realizzi un’operazione (es. un investimento) che non avrebbe realizzato in assenza di aiuto. Ciò significa, in altri termini, che l’aiuto deve avere un effetto di incentivazione. Il principio dell’effetto di incentivazione è imposto in gran parte delle regole (regolamenti, discipline, orientamenti, ecc…) comunitarie in materia di aiuti di Stato e implica, talvolta, una analisi controfattuale per comparare la situazione che si avrebbe in assenza di aiuto con quella in presenza di aiuto. In taluni casi, la verifica si limita a richiedere che l’impresa beneficiaria non abbia avviato la realizzazione del progetto prima della data di presentazione della domanda di aiuto. Le regole applicabili variano comunque a seconda del soggetto beneficiario (grande, piccola o media impresa), del settore o della categoria di aiuti.


In che forma possono essere concessi gli aiuti di Stato?

L’aiuto può assumere forme molto diverse, ad esempio quello di contributo a fondo perduto, esenzione da imposte e tasse o riduzione delle stesse, esenzione (o riduzione) da tasse parafiscali, bonifici d’interessi, garanzie su prestiti a condizioni particolarmente favorevoli, cessioni di edifici o di terreni a titolo gratuito o a condizioni favorevoli, fornitura di beni e servizi a condizioni preferenziali, copertura delle perdite, partecipazione al capitale delle imprese pubbliche o private a condizioni preferenziali, concessione di anticipi con impegno di restituzione in caso di successo dell’iniziativa, applicazione di un tasso di sconto preferenziale per le esportazioni, crediti preferenziali all’importazione di apparati e strumenti utilizzati dalle imprese nazionali, autorizzazione ad alcune imprese di effettuare prestazioni a condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate dal mercato, garanzia dei dividendi, il pagamento differito dell’ammortamento dei prestiti, riscossione dilazionata di oneri fiscali o sociali, alleggerimento delle condizioni di recupero dei crediti.


Cosa sono gli aiuti al funzionamento?

Sono aiuti privi di carattere innovativo o di sviluppo, che si limitano a coprire spese di ordinaria amministrazione e la gestione corrente di una impresa. Salvo eccezioni, sono incompatibili con il mercato comune.


Quando gli aiuti di Stato possono essere concessi in deroga al divieto generale imposto dall’articolo 107 del Trattato?

Il divieto generale di concedere aiuti di Stato è temperato da talune deroghe, giustificate dal fatto che la Comunità europea, oltre al compito di garantire che la concorrenza non sia falsata all’interno del mercato comune, ha anche il compito di "promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità".

Le possibili deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato sono precisate al secondo e terzo paragrafo dell’art. 107, all’articolo 93 e all’articolo 106, paragrafo 2 del Trattato CE.

Il secondo e terzo paragrafo dell’art. 107 stabiliscono quanto segue: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E107:IT:HTML

L’articolo 93 stabilisce quanto segue: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E093:IT:HTML

L’articolo 106, paragrafo 2 stabilisce quanto segue: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E106:IT:HTML


Cosa sono gli aiuti a finalità regionale?

Gli aiuti a finalità regionali sono quelli che riguardano determinate regioni ammissibili alle deroghe cd. regionali, di cui all’art. 107 paragrafo, 3 lettere a) e c). La deroga di cui alla lett. a) riguarda le regioni meno favorite, che sono individuate mediante criteri stabiliti dalla Commissione. Il criterio scelto dalla Commissione per il periodo 2007-2013 è quella del prodotto interno lordo (PIL) pro-capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA). Le regioni (di livello NUTS II) ammissibili sono quelle il cui citato PIL è inferiore al 75% della media comunitaria. A titolo transitorio sono ammesse le regioni il cui citato PIL è inferiore al 75% della media comunitaria calcolata sui vecchi (prima delle ultime adesioni) 15 Stati membri. Sulla base dell’art. 87 paragrafo 3, lett. c), la Commissione ha determinato i criteri di ammissibilità di altre aree. Sulla base dei criteri fissati dalla Commissione gli Stati membri hanno potuto individuare le zone ammissibili. Tutte le regioni ed aree ammissibili sono indicate nelle cosiddette “carte degli aiuti a finalità regionale” che ogni Stato membro ha notificato alla Commissione europea per la sua approvazione con apposita decisione.

La carta degli aiuti a finalità regionale 2007 -2013 riguardante l’Italia è disponibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n324-07-cor.pdf


Cosa sono gli aiuti settoriali?

Per alcuni settori esistono regole specifiche in considerazione dell’esistenza di una politica comune (agricoltura, pesca e trasporti). Per questi settori è, infatti, indispensabile che le regole in materia di aiuti di Stato siano coerenti con altre regole relative alla specifica politica comunitaria riguardante il settore. In considerazione di alcuni aspetti specifici, la Commissione europea ha poi adottato regole relative ad altri settori, come quelle sul servizio pubblico di radiodiffusione, sulle opere cinematografiche e audiovisive, sull’energia elettrica, sull’industria carboniera, sul servizio postale e sulla costruzione navale.Il fatto che esistano regole specifiche relative a determinati settori non significa che per gli stessi settori non possano applicarsi anche le regole relative agli aiuti a finalità regionale o agli aiuti orizzontali. Ciascun atto comunitario che definisce i criteri di compatibilità degli aiuti, sia esso un regolamento che esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica o una disciplina o ancora degli orientamenti, definisce il suo campo di applicazione precisando, tra l’altro, i settori esclusi. L’esclusione di determinati settori dal campo di applicazione di alcune regole - ad esempio l’esclusione dei settori della siderurgia e delle fibre sintetiche (almeno per quanto riguarda determinate produzioni) dagli aiuti a finalità regionale - non significa necessariamente che esistano regole specifiche applicate ai medesimi settori ma semplicemente che la Commissione non ritiene compatibili con il mercato comune gli aiuti in questione se concessi a determinati settori.


Cosa sono gli aiuti orizzontali?

La Commissione ha adottato una serie di regole che riguardano i cosiddetti aiuti orizzontali. Queste regole, a differenza di quelle relative agli aiuti a finalità regionale, riguardano aiuti che possono essere concessi su tutto il territorio comunitario e, a differenza di quelle relative agli aiuti settoriali, riguardano più settori. Il fatto che queste regole riguardano più settori non significa, tuttavia, che non possano esserci delle esclusioni: alcune regole (regolamenti, discipline, orientamenti, ecc.) relative agli aiuti orizzontali escludono totalmente o parzialmente dal loro campo di applicazione gli aiuti concessi a taluni settori.


Cosa sono i regolamenti di esenzione?

A partire dal 2001, la Commissione ha emanato una serie di regolamenti (e una decisione) che esentano gli Stati membri dall’obbligo di notifica imposto dall’articolo 88, n. 3 del trattato CE. Gli aiuti concessi sulla base di questi atti comunitari sono esentati dall’obbligo di notifica ma sono sottoposti, salvo eccezioni, ad un obbligo di trasmissione di informazioni sintetiche che deve avvenire entro i termini stabiliti dai regolamenti stessi.I regolamenti in vigore al 30 aprile 2009 sono i seguenti:

•    Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (GU n. L 379 del 28.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF )

•    Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU n. L 337 del 21.12.2007) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:IT:PDF )

•    Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU n. L 193 del 27.7.2007)
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:IT:PDF )

•    800/2008ento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU n. L 214 del 9.08.2008)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ITA )

•    Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU n. L 358 del 16.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:358:0003:0021:IT:PDF )

•    Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L del 201 del 30.07.2008)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0016:0028:IT:PDF )


Gli aiuti che riguardano microimprese hanno incidenza sul Mercato Interno?

Solo in qualche caso, a seconda del settore in cui operano. Se ad es. si tratta di microimprese che producono articoli di nicchia, molto sofisticati, e oggetto di intensa esportazione, sarà fuori discussione la potenziale incidenza di aiuti ad esse destinati. Se, viceversa, si tratta di aiuti alle botteghe dei panettieri o dei parrucchieri ovvero ai taxisti, è quasi scontato che tali aiuti non abbiano incidenza sul commercio intracomunitario.
Infatti, vi è incidenza sugli scambi (i) quando l’agevolazione può creare una barriera all’entrata di possibili concorrenti stranieri-comunitari che potrebbero essere interessati ad investire nel mercato nazionale riguardato dall’aiuto oppure (ii) quando, grazie all’agevolazione, le imprese nazionali risultano favorite rispetto a concorrenti imprese comunitarie nelle attività di esportazione verso paesi terzi.


 

Cosa s'intende per "impresa pubblica" ?

Ai sensi della Direttiva 2006/11/CE, è  impresa pubblica qualsiasi impresa nella quale la partecipazione delle pubbliche autorità può avere un’influenza dominante, sia diretta che indiretta, sulla base della proprietà, delle partecipazioni finanziarie o sulla base dei contratti sociali. Si presume un’influenza dominante quando l’autorità pubblica detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale, o la maggioranza dei voti, oppure può designare la maggioranza degli organi che amministrano, dirigono o controllano l’impresa.


 

Esistono norme speciali per la concessioni di aiuti a imprese controllate da enti pubblici?

Si. Infatti, il diritto comunitario impone particolari regole di trasparenza nei flussi finanziari da enti pubblici ad imprese controllate da questi, tenendo conto del fatto che spesso gli enti pubblici tendono a comportarsi verso le imprese da essi controllate in modo meno oculato di quello che adotterebbe un investitore privato in normali condizioni di mercato.
Ogniqualvolta il socio pubblico agisce verso la controllata in modo diverso da come farebbe un socio privato in normali condizioni di mercato, si configura un aiuto di Stato, che ovviamente può essere o può non essere compatibile col Trattato CE.


 

In cosa consistono gli oneri particolari di trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli enti pubblici e le imprese controllate?

Alla Commissione interessa sapere se gli Stati membri hanno agevolato le imprese pubbliche. Pertanto, di fronte a determinate operazioni, si presume l’esistenza di un aiuto di Stato: il ripiano di perdite di esercizio; i conferimenti in capitale sociale o dotazione; i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate; la non percezione di benefici o la non restituzione dei crediti; la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate; la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici . Le operazioni in questione devono venire registrate negli “Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica” ai sensi del decreto n. 118 del 2000. Se le risorse vengono erogate tramite imprese pubbliche ovvero tramite enti finanziatori, le operazioni devono essere registrate sia dai pubblici poteri, sia dal soggetto intermediario, sia dal soggetto ultimo beneficiario.
Oneri ulteriori spettano alle imprese soggette all’obbligo di tenere una contabilità separata .
I dati relativi alle assegnazioni di risorse restano a disposizione della Commissione per cinque anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario di concessione delle risorse.
Per le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero, con un fatturato superiore a € 250 milioni, i poteri pubblici devono trasmettere annualmente una relazione con una serie di dati salienti, inter alia i dati sulla gestione, sui conti annuali, sulle sovvenzioni, sui prestiti, sulle garanzie pubbliche.
Sono escluse dagli obblighi di trasparenza le assegnazioni a favore, inter alia, di imprese pubbliche di servizi qualora gli aiuti ad esse erogati non possano incidere sensibilmente sugli scambi fra Stati membri, e le assegnazioni a favore di imprese pubbliche con un fatturato annuo inferiore a € 40 milioni. Sono inoltre escluse dagli obblighi di trasparenza (i) le imprese che sarebbero tenute alla contabilità separata, qualora prestino servizi e qualora ricevano aiuti che non possano incidere sensibilmente sugli scambi fra Stati membri; (ii) imprese con un fatturato inferiore a € 40 milioni; infine (iii) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, se gli aiuti che esse ricevono sono stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.


Cosa deve fare l'ente pubblico prima di concedere un aiuto?

Lo Stato ha come primo obbligo quello di notificare preventivamente alla Commissione il progetto di aiuto o di modifica al regime di aiuti esistente, in vista di un'eventuale deroga ex art. 87, parr. 2 o 3 (obbligo di notifica). A partire dal 31 dicembre 2005 le notifiche vanno effettuate solo in via elettronica (v. GUUE C 237 del 27/09/2005). Ovviamente non devono essere notificati gli aiuti contemplati dalla cd regola de minimis e dai nuovi regolamenti di esenzione dagli obblighi di notifica (attualmente PMI, formazione, occupazione, PMI agricoltura e pesca).
Inoltre lo Stato ha un secondo obbligo: non deve procedere alla concessione dell'aiuto prima di una decisione favorevole della Commissione. La Commissione dispone di un termine di due mesi dalla notifica per compiere un primo esame del progetto di aiuto. Qualora la Commissione lasci decorrere il termine di due mesi senza trasmettere alcuna comunicazione allo Stato notificante, quest'ultimo ha il diritto di erogare concretamente gli aiuti, che da tale momento saranno sottoposti al regime degli aiuti esistenti.


Come si effettua la notifica?

La Commissione ha predisposto dei moduli standard che contengono tutta una serie di voci e di campi da riempire. Questi moduli devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la rappresentanza italiana presso l'UE. Spesso le notifiche risultano non complete, sicchè la Commissione chiede tempestivamente dati integrativi, che gli enti pubblici nazionali devono fornire entro venti giorni. L'esame preliminare e sommario del progetto è svolto dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento di una notifica completa.


Cosa succede se l'aiuto desta dei dubbi circa la sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea?

Se alla luce dell'esame preliminare la Commissione non è convinta della compatibilità dell'aiuto notificato, essa apre una procedura formale di controllo piu' approfondito e invita i terzi, tramite la GUCE, a presentare le loro eventuali osservazioni. È stabilito un termine ordinatorio di diciotto mesi per completare questa procedura. Alla fine della procedura di controllo la Commissione può adottare una decisione negativa, oppure una decisione positiva, o una decisione positiva ma soggetta a determinate condizioni: in tali casi, la Commissione impone modifiche al regime di aiuto notificato.


Cosa succede se un aiuto già erogato, cioè non notificato o concesso con modalità diverse da quelle autorizzate, è oggetto di una Decisione negativa della Commissione?

Se l'aiuto nuovo incompatibile è già stato erogato, la Commissione può obbligare lo Stato a chiederne la restituzione per gli ultimi 10 anni, con gli interessi (efficacia ex tunc; il termine corre indietro al decimo anno anteriore all'apertura della procedura; talvolta la procedura anticipa anche di due-tre anni la decisione finale negativa della Commissione). Se la decisione della Commissione riguarda un aiuto esistente | come definito sopra in una F.A.Q. -, questa può produrre effetti solo per il futuro, senza poter comportare l'obbligo di recupero di quanto già erogato sino all'apertura della procedura formale di controllo (efficacia ex nunc).


Come ci si può difendere da una Decisione negativa della Commissione?

Entro due mesi dalla sua pubblicazione su GUCE, la si può impugnare davanti agli organi giurisdizionali europei.


L'impresa beneficiaria può invocare la buona fede per rifiutarsi di restituire l'aiuto incompatibile?

Il legittimo affidamento circa la regolarità degli aiuti può esistere soltanto se essi sono stati regolarmente notificati. Un operatore diligente dev'essere in grado di assicurarsi che questa procedura sia stata rispettata.
L'impostazione della Commissione è decisamente rigida. Sarà interessante vedere cosa deciderà a fronte di aiuti erogati sulla base di regolamenti di esenzione dagli obblighi di notifica, e oggetto di decisione negativa (ad esempio in seguito ad una denuncia). Rimane piu' probabile che la Commissione non riconosca il legittimo affidamento dei beneficiari, i quali peraltro potranno ragionevolmente chiedere un risarcimento del danno agli enti pubblici erogatori (derivato dal rimborso dell'aiuto incompatibile).


Quando l'ente pubblico erogatore può esimersi dall'applicare la Decisione negativa della Commissione che disponga il recupero dell'aiuto?

Generalmente questo non può mai verificarsi, ovvero può accadere esclusivamente in caso di impossibilità assoluta di eseguire correttamente la decisione negativa. Ad esempio, un caso molto evidente è quello di un'impresa fallita. Se tuttavia, un'impresa fosse fallita, ma il fallimento fosse ancora aperto in pendenza della decisione della Commissione, l'ente pubblico dovrebbe insinuarsi nel passivo fallimentare.


Cosa accade agli aiuti erogati in violazione della procedura di notifica?

Gli aiuti concessi in violazione della procedura che ne impone la notifica (aiuti non notificati) non sono di per sè incompatibili col diritto comunitario, ma restano soggetti alla verifica di compatibilità da parte della Commissione.

La parte interessata può peraltro rivolgersi al giudice nazionale per chiedere che ordini sia la sospensione degli aiuti previsti, sia la restituzione di quelli già versati ma non notificati.

La Commissione può emettere nei confronti dello Stato inadempiente un'ingiunzione di sospendere l'aiuto e di fornirle tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'esame. Dall'eventuale decisione d'incompatibilità, deriva l'obbligo per lo Stato di sospendere le erogazioni ancora in corso e recuperare le somme illegittimamente versate.


Come viene a conoscenza la Commissione degli aiuti non notificati?

Di solito le notizie emergono da denunce di soggetti danneggiati dagli aiuti (normalmente trattasi di imprese concorrenti), ovvero da articoli di stampa.

Relativamente alle denunce, la Commissione ha predisposto un modulo per la presentazione delle stesse, affinchè esse contengano tutti i dati rilevanti, e solo quelli.


Cosa comporta il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione in materia di aiuti di Stato?

L'art.12 della legge 241/90 afferma: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli interventi di cui al comma 1".