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Riapertura indagine aiuti a favore di SAS

La Commissione ha deciso di aprire una procedura di indagine formale a seguito della sentenza del Tribunale del 10 maggio 2023 (T-238/21), la quale aveva annullato una decisione risalente al 2020 che autorizzava uno schema di aiuto pari a ca. 1mld € a favore della compagnia aerea SAS. Questa misura, ritenuta compatibile con l'art. 107 par. 3 lett. b) TFUE e con il Quadro Temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia durante la crisi pandemica, era stata adottata congiuntamente da Svezia e Danimarca per evitare il rischio di fallimento del vettore aereo dovuto alle gravi conseguenze economiche imputabili al COVID-19 ed, in particolare, alle restrizioni degli spostamenti. Si trattava di un provvedimento di ricapitalizzazione consistente, da un lato, per un totale di circa 500 mln €, in un aumento della partecipazione azionaria di entrambi gli Stati tramite la sottoscrizione di nuove azioni, anche per mezzo di un diritto di prelazione per l'acquisto di queste ultime direttamente presso l'azienda e non sul mercato secondario (cd. rights issue), dall'altro tramite l'emissione di titoli di Stato ibridi con caratteristiche di strumento azionario non convertibile in azioni. Il Tribunale, chiamato ad esprimersi sul ricorso di Ryanair DAC, la quale aveva già proposto un ricorso, respinto dal Tribunale in T-378/20, riguardante una decisione positiva della Commissione su misure di prestito a favore sempre di SAS, individuava alcune mancanze nella decisione di compatibilità della Commissione sulle misure di ricapitalizzazione, limitatamente alla prima forma di partecipazione azionaria. La Commissione non aveva ritenuto necessario individuare all'interno dei provvedimenti statali, ai fini dell'esame di compatibilità, un meccanismo di step-up, come previsto dal Quadro Temporaneo al punto 62, o comunque un sistema alternativo di remunerazione del capitale investito, che miri, sulla prospettiva di lungo termine, al riacquisto da parte del beneficiario delle azioni possedute dallo Stato membro erogante. Il Tribunale sottolineava che la Commissione avrebbe piuttosto fondato l'esame di compatibilità sul criterio relativo al prezzo iniziale di acquisto delle azioni. Quest'ultimo è tuttavia diverso dal meccanismo di step-up: se il secondo garantisce che il prezzo di acquisto delle azioni da parte dello Stato corrisponda a quello di mercato e quindi influisce ex ante sulla situazione economica del beneficiario, il secondo invece crea un incentivo ex post al riacquisto il prima possibile della partecipazione, dal momento che la partecipazione dello Stato, corredata da alcune condizioni quale il divieto di distribuire i dividendi, diventerebbe nel tempo sempre più onerosa, senza che a ciò si accompagni un aumento di capitale. Sulla base di tali argomentazioni e dell'annullamento della decisione, la Commissione procederà, pur basandosi sull'assunto che l'aiuto rimanga comunque compatibile con l'art. 107 par. 3 lett. b) TFUE e con le condizioni poste nel Quadro Temporaneo, a riaprire l'indagine soffermandosi sulle contestazioni mosse dal Tribunale.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3629

 

Sempre nell'ambito del settore aereo, seppur in un contesto differente rispetto a quanto appena descritto, si intende ricordare che la Commissione ha prolungato la vigenza delle Linee Guida sugli aiuti di Stato a favore degli aeroporti e dei vettori, limitatamente agli aiuti al funzionamento degli aeroporti regionali, fino all'inizio di aprile 2027. In particolare, tale proroga riguarda sia gli aeroporti regionali con un afflusso massimo di passeggeri annui pari a tre milioni, i quali, dunque, grazie al sostegno statale, potrebbero essere in grado di coprire i costi operativi, sia per gli aeroporti minori, fino ad una presenza di 700000 passeggeri all'anno, i quali invece, soprattutto a seguito della crisi pandemica e di quella energetica dovute alle conseguenze della guerra in Ucraina, risultano essere più in difficoltà e per i quali è previsto anche un regime più favorevole. Le restanti previsioni delle Linee Guida rimangono invariate.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3710

 

dott. Raffaele Palermo

La questione ITA-Alitalia oggetto di due decisioni della Commissione

Con l’assunzione di due decisioni distinte, seppur connesse limitatamente all’impresa oggetto della procedura d’indagine formale, la Commissione scriveva un ulteriore – forse conclusivo– capitolo nell’epopea della compagnia aerea italiana. Primariamente essa sanciva l’incompatibilità con il mercato interno del prestito-ponte, pari a 900 milioni di euro, erogato dal governo italiano nel 2017, in quanto non soddisfaceva i requisiti previsti dal MEIP (Market Economy Investor Principle), criterio sussunto in quello della statualità delle risorse impiegate di cui all’art. 107 TFUE. Lo Stato, infatti, non avrebbe attentamente valutato la possibilità da parte di Alitalia di rimborso del prestito complessivo, comprensivo degli interessi, al contrario di come un operatore economico medio avrebbe fatto in condizioni di mercato comparabili. Non solo, esso non aveva neppure presentato un piano di ristrutturazione né la società era stata posta in liquidazione, così come sancito dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per la ristrutturazione e il salvataggio di imprese non finanziarie. Per la summotivata distorsione della concorrenza, la Commissione, in data 10 settembre 2021, ordinava il recupero integrale dei prestiti concessi, comprensivi degli interessi, annunciando altresì che il procedimento di indagine formale nei confronti dell’ulteriore prestito di 400 milioni di euro concesso nel 2019 è ancora in corso.

Mediante la seconda decisione la Commissione confermava la discontinuità economica del nuovo vettore aereo ITA rispetto alla precedente compagnia Alitalia, dichiarando altresì compatibile con il mercato interno l’iniezione di capitale superiore a un miliardo di euro erogata dallo Stato italiano in favore della prima. Limitatamente al primo punto la Commissione valutava una serie di indicatori che conducono ad escludere che ITA rappresenti il successore economico di Alitalia: nel dettaglio il nuovo vettore acquisirà, esclusivamente a prezzo di mercato, meno della metà della flotta della precedente compagnia e con essa coprirà solo le rotte economicamente sostenibili, a cui corrisponderà una riduzione degli slot precedentemente assegnati nei diversi aeroporti sul territorio nazionale. Inoltre sia le attività di assistenza e manutenzione, sia il marchio Alitalia così come gli oneri di servizio pubblico imposti a quest’ultima su determinate tratte saranno oggetto di separate procedure di gara aperte, trasparenti e non discriminatorie a cui anche ITA potrà partecipare in qualità di offerente. Lo stesso dicasi per il programma di fedeltà MilleMiglia, alla cui gara però non sarà ammessa ITA per evitare un trasferimento diretto di clientela tra le due compagnie. Infine l’assunzione del personale avverrà prevalentemente sul mercato, dunque solo in minima parte da Alitalia, sulla base di un rinnovato contratto di lavoro che rispecchi i criteri e le tariffe vigenti per tutti i vettori aerei. Limitatamente all’iniezione di capitale, che ammonta a 1,35 miliardi di euro nell’arco di tre anni, la Commissione applicava nuovamente il criterio dell’investitore economico in economia di mercato (MEIP), riscontrando che il tasso interno di rendimento atteso sarà superiore al costo del capitale e dunque in linea con le valutazioni e le aspettative di un operatore economico medio. Tale valutazione positiva risultava confortata dalla struttura aziendale e dal piano economico del nuovo vettore, giudicati affidabili e redditizi in quanto basati su rotte numericamente ridotte ma remunerative nonché su un efficientamento dei costi del carburante e della manutenzione.

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_4665

 

dott. Raffaele Palermo

Approvazione dell’assegnazione di nuovi slot all’aeroporto di Paris – Orly

Ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia durante l’attuale emergenza da Covid-19, la Commissione adottava nello scorso aprile 2021 una decisione positiva in merito al piano francese di ricapitalizzazione di Air France tramite la società capogruppo Air France-KLM, condizionata tuttavia all’adozione di provvedimenti ulteriori a salvaguardia della concorrenza effettiva. Conseguentemente, oltre alla nomina condivisa di un fiduciario deputato al controllo del rispetto di tali condizioni (monitoring trustee), il governo francese si impegnava a rendere disponibile a favore di un vettore concorrente diciotto slot complessivi (finestre temporali) giornalieri presso l’aeroporto di Paris-Orly, con possibilità per lo stesso vettore di ricovero dei velivoli.

A seguito di una procedura di gara trasparente e non discriminatoria nonché dell’esame congiunto delle molteplici offerte presentate, la Commissione, in data 19 settembre 2021, riconosceva quale aggiudicataria del complesso di slot la compagnia aerea low-cost Vueling. La valutazione ha tenuto conto, in particolare, del fatto che il vettore era già attivo presso l’aeroporto di Paris-Orly e altresì della circostanza che esso non aveva beneficiato, sulla base del sopracitato Quadro Temporaneo, di un aiuto alla ricapitalizzazione, superiore all’importo di 250 milioni di Euro, soggetto a misure correttive della concorrenza. L’offerta si contraddistingueva inoltre per il maggior numero di rotte previste, quindi per il suo capillare grado di copertura degli slot da assegnare.  La vice-presidente esecutiva della Commissione, Margrethe Vestager, sottolineando l’importanza di tale percorso in riferimento alla tutela della concorrenza e alla protezione dei consumatori, ha annunciato che Vueling opererà le nuove rotte a partire dal mese di novembre 2021.

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4805

 

dott. Raffaele Palermo

Coronavirus - Trasporti (Olanda)

Aiuti di Stato: La Commissione approva un programma olandese di 1,5 miliardi di euro per risarcire le aziende di trasporto pubblico dei danni subiti a causa dell'epidemia di coronavirus

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, un programma olandese di circa 1,5 miliardi di euro destinato alle aziende che forniscono servizi di trasporto pubblico regionale e a lunga distanza nei Paesi Bassi per i danni subiti a causa dell'epidemia di coronavirus e a causa delle misure introdotte nei Paesi Bassi per limitare la diffusione del virus stesso.

La situazione dei trasporti pubblici olandesi e il regime adottato

 Tali misure hanno avuto gravi ripercussioni sul numero di passeggeri del trasporto pubblico locale (calato del 90% rispetto al 2019), determinando un conseguente significativo calo delle entrate. Allo stesso tempo, gli operatori dei trasporti hanno dovuto sostenere diversi costi, dovuti al fatto che, durante la pandemia, i servizi di trasporto passeggeri sono stati comunque forniti con frequenza sufficiente a garantire almeno la mobilità delle persone prive di accesso a mezzi di trasporto alternativi. Le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio attuate sui mezzi pubblici hanno, infine, determinato ulteriori costi. Tutto ciò ha portato a gravi problemi i liquidità, con il rischio di costringere molti operatori ad uscire dal mercato.

Il regime olandese è stato concepito per compensare ogni operatore che fornisce servizi di trasporto pubblico sulla base di un contratto con le autorità regionali o nazionali per i danni subiti durante l'adempimento degli obblighi contrattuali nelle circostanze determinate dall'epidemia di coronavirus e dalle conseguenti misure di contenimento. In base al regime, le imprese di trasporto avranno diritto a un risarcimento sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti tra il 15 marzo e il 31 agosto 2020. I Paesi Bassi garantiranno che nessun singolo operatore di trasporto riceva un risarcimento superiore ai danni subiti e che qualsiasi pagamento in eccesso rispetto al danno effettivo venga recuperato.

4 novembre 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2026

(Paola Dolfato) 

La valutazione della Commissione

 

La Commissione ha valutato la misura alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che, in deroga al par. 1, consente gli aiuti destinati a imprese o settori specifici per ovviare ai danni direttamente causati da eventi eccezionali.

 

La Commissione ritiene che l'epidemia di coronavirus sia qualificabile come evento eccezionale, trattandosi di un evento straordinario, imprevedibile e di significativo impatto economico. Sono, di conseguenza, giustificati gli interventi eccezionali degli Stati membri finalizzati alla compensazione dei danni legati all'epidemia.

 

La Commissione ha constatato la diretta causalità tra i danni compensati dal regime di aiuti e l’epidemia di coronavirus; ha inoltre constatato la proporzionalità della misura, poiché il risarcimento previsto non supera quanto necessario per ovviare ai danni suddetti.

 

La Commissione ha pertanto concluso che il regime olandese è conforme alle norme UE in materia di aiuti di Stato.

La Commissione Europea apre un'indagine approfondita relativa al prestito dello Stato italiano ad Alitalia

La Commissione Europea ha aperto un'indagine approfondita per valutare se il prestito ponte di 900 milioni di euro che l'Italia ha concesso ad Alitalia costituisce un aiuto di Stato e se è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Per maggiori informazioni, si rinvia al comunicato stampa della Commissione Europea, disponibile al seguente link