Requisiti soggettivi per accedere al FEAMP
Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento FEAMP, non possono accedere al Fondo per i periodi di tempo determinati dal Regolamento stesso:
a) i soggetti che abbiano commesso un'infrazione grave di cui all'articolo 42 del Regolamento contro la pesca illegale o di cui all'articolo 90 del Regolamento sui controlli sulla pesca;
b) i soggetti collegati a pescherecci inclusi nella black list di cui all'articolo 27 del Regolamento contro la pesca illegale o battenti bandiera di Paesi inclusi nella black list di cui all'articolo 33 del medesimo Regolamento;
c) i soggetti che abbiano commesso una violazione delle norme relative alla Politica comune della pesca qualificata come grave dal diritto dell'Unione europea;
d) i soggetti che abbiano commesso un reato di cui agli articolo 3 e 4 della Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, limitatamente alle forme di sostegno previste dal Capo II del Titolo V del Regolamento FEAMP ("Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura").