Gli aiuti di Stato in Kosovo
Il Kosovo non è riconosciuto come Stato dall'intera comunità internazionale: vedi tabella compilata dal ministero degli Esteri kosovaro.
L'Unione europea tratta il Kosovo "senza pregiudizio delle varie posizioni sullo status del medesimo, nel rispetto della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e dell'opinione della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo" (vedi pagina sulla Politica di allargamento).
L'Unione europea e il Kosovo hanno firmato un Accordo di stabilizzazione e associazione.
L'articolo 42, paragrafo 2 dell'Accordo prevede che ciascuna delle due Parti possa adottare i provvedimenti previsti dal sistema OMC qualora l'altra Parte faccia uso di sussidi commerciali suscettibili di misure compensative.
L'articolo 75, paragrafo 1, lettera c) dichiara incompatibile con l'Accordo "qualunque aiuto di Stato che distorca o sia suscettibile di distorcere la concorrenza favorendo determinate imprese o determinati prodotti", sempre che "sia suscettibile di incidere sul commercio fra Unione europea e Kosovo".
Si applica il diritto europeo sugli aiuti di Stato (paragrafo 2).
Il Kosovo è tenuto è istituire un'Autorità indipendente per il controllo degli aiuti di Stato (paragrafo 4), censire i regimi di aiuto già esistenti e allinearli alle nuove disposizione al termine di un periodo transitorio (paragrafi 6 e seguenti).