La Commissione europea approva l’aiuto concesso dalla Francia per quattro parchi eolici galleggianti
La Commissione europea approva l’aiuto concesso dalla Francia per quattro parchi eolici galleggianti
Lo scorso 22 febbraio la Commissione europea ha accertato che i quattro incentivi previsti dal governo francese per la produzione di energia eolica sono compatibili con le normative europee sugli aiuti di Stato. In particolare, la Commissione rileva che il progetto, che comprende la costruzione di quattro parchi eolici galleggianti, favorisca la fruizione di energia derivante da fonti rinnovabili e contribuisca al raggiungimento da parte della Francia degli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione Europea, senza falsare eccessivamente la concorrenza nel mercato comune.
I parchi eolici galleggianti comprenderanno ognuno tre o quattro impianti eolici con una potenza complessiva di 24 megawatt. Le pale eoliche facenti parte dei singoli parchi saranno collegati tra di loro e con la terra ferma tramite cavi sottomarini. Mentre il progetto “Groix Belle Ile” dovrà essere realizzato davanti alla costiera atlantica, gli altri tre progetti – “Golf du Lion”, “Eolmed” e “Provence Grand Large” - sono pianificati per la costiera mediterranea. In tutti i quattro parchi eolici entreranno in azione diverse combinazioni di impianti eolici, piattaforme galleggianti e cavi. Con gli incentivi pubblici sarà possibile mettere alla prova le diverse soluzioni tecniche in ambito limitato, prima di impiegarle in ambito esteso. Gli incentivi previsti si adoperano sia come aiuti agli investimenti che come aiuti operativi, in parte concessi in forma di acconti rimborsabili.
La Commissione ha valutato i provvedimenti sulla base della normativa europea sugli aiuti di Stato, con particolare riferimento alle linee guida in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energiadel 2014, le quali sono finalizzate a raggiungere, creando meno spese possibili a carico dei contribuenti e senza falsare in modo eccessivo la concorrenza nel mercato comune, gli obiettivi stabiliti nella più ampia “Strategia Europa 2020”, che in materia di clima e ambiente mira, entro il 2020: (a) a ridurre le emissioni di gas a effetto del 20% rispetto ai livelli del 1990; (b) a ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili; nonché (c) ad aumentare del 20% l'efficienza energetica.
Questi obiettivi ricorrono in particolare nella direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la quale stabilisce un quadro comune per la promozione del ricorso a tali fonti, fissando inoltre obiettivi nazionali obbligatori sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili impiegata nel settore dei trasporti, che per la Francia è stabilita al 23 %.
Su questa base, le linee guida del 2014 prevedono una serie di requisiti che dovranno essere adempiuti affinché gli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente possono risultare compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, par. 3, lettera c), TFUE.
In primo luogo, l’art. 1.2 lettera e) delle linee guida ricomprende fra le ipotesi rientranti nel proprio ambito applicativo gli aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili, definite dall’art. 1.3, numero 5, come “le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas”.
L’art. 3.1 delle linee guida stabilisce, poi, che gli aiuti rientranti nel proprio ambito applicativo saranno considerati compatibili con il mercato interno se soddisfano le seguenti condizioni cumulative, come articolate negli articoli susseguenti delle medesime linee guida:
- contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comunitario, ai sensi dell’art. 107, par. 3, TFUE;
- mirano a determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato;
- integrano uno strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivodi interesse comune;
- presentano un effetto di incentivazione, tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
- sono limitati al minimo indispensabileper stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata (proporzionalità della misura);
- gli effetti negatividell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo);
- gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle pertinenti informazionisull’aiuto concesso (trasparenza della misura).
Nel caso in questione, l’applicazione di tale normativa ha portato ad escludere che gli aiuti progettati dal governo Francese possano falsare in modo eccessivo la concorrenza del mercato comune. La Commissione ha quindi rilevato che, tramite i progetti da realizzarsi in Francia verrà incentivata una nuova tecnologia per la produzione di energia eolica offshore, che dovrà contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti in ambito nazionale e comunitario in materia di politica climatica ed energetica. Infatti afferma che la misura degli incentivi per i quattro progetti è proporzionale, nella misura in cui non garantisce ai destinatari un vantaggio eccessivo.
(Luise Marie Cornelli)