La Corte definisce nuovamente il perimetro del criterio della selettività in una serie di sentenze sul sistema fiscale societario spagnolo
Respingendo le impugnazioni avverso alcune sentenze, anche risalenti, del Tribunale, che si erano pronunciate negativamente sulla compatibilità con il mercato interno del regime fiscale spagnolo, il quale prevedeva una deduzione - come ammortamento - dei costi di avviamento delle partecipazioni acquisite da parte di società iberiche in società estere, europee o di Paesi terzi, la Corte, in data 6 ottobre 2021, approfondiva i tratti caratteristici del criterio della selettività del vantaggio di cui all’art. 107 TFUE.
Innanzitutto la Grande Sezione affermava la correttezza dell’approccio della Commissione e del Tribunale, che avevano considerato la misura in esame non come norma dotata di una logica giuridica autonoma, bensì come parte integrante del sistema di imposizione fiscale societaria assunto a riferimento per l’analisi del criterio della selettività, sottolineandone allo stesso tempo anche il carattere derogatorio, in quanto la misura stessa tracciava una distinzione tra due categorie di operatori individuando anche un trattamento differenziato per ciascuno di essi. Proprio quest’ultimo punto portava la Corte a confermare le risultanze di una precedente giurisprudenza sul tema (sentenza WDFG del 2016), la quale aveva meglio definito che cosa debba intendersi per trattamento differenziato e come esso possa condurre ad un giudizio di selettività della misura. Pur potendo considerarsi quest’ultima come prima facie non selettiva, in quanto l’accesso a tale vantaggio poteva riguardare tutte le imprese soggette all’imposta societaria, in realtà essa non distingueva i beneficiari sulla base di loro caratteristiche intrinseche, stabilite ex ante, ma avendo riguardo delle operazioni societarie compiute da questi. Ciò non significa che la valutazione della selettività poggiava esclusivamente sul comportamento delle imprese escluse dal vantaggio, trascurando i loro tratti specifici e la posizione sul mercato, come aveva addotto la ricorrente. Al contrario, tale risultanza consentiva di constatare che la selettività del vantaggio era da rilevare proprio nel fatto che tutte le imprese soggette all’imposta sulle società avrebbero ipoteticamente potuto accedere al vantaggio in esame, tuttavia realmente solo laddove esse avessero proceduto non ad un’operazione analoga, bensì all’investimento in particolare, così come previsto dalla normativa fiscale.
Per questo motivo la Corte, nonostante un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’aver sostituito la propria motivazione a quella della decisione della Commissione, respingeva tutte le impugnazioni e confermava l’interpretazione del criterio della selettività fornita in primo grado.
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-50/19&language=en
dott. Raffaele Palermo