Privilegi processuali concessi a determinate categorie di imprese
Nel caso Trapeza la Corte di giustizia, statuendo su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'appello della Tracia, ha dichiarato che possono costituire aiuti di Stato le norme di favore previste dall'ordinamento processuale di uno Stato membro in favore di determinate categorie di imprese.
La sentenza sembra applicabile anche a norme di favore diverse dalle esenzioni dalle tasse giudiziarie.
Se così fosse, il principio di diritto stabilito dalla Corte risulterebbe applicabile anche a molte norme italiane, fra cui:
- le varie norme che consentono a enti pubblici e privati esercitanti un'attività economica di riscuotere i loro crediti tramite ruolo;
- la procedura speciale per la liquidazione e riscossione dei crediti degli avvocati nei confronti dei clienti;
- il privilegio esecutivo concesso all'amministratore di un condominio dall'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, qualora si possa considerare il condominio un operatore economico.
La Corte ha ribadito che, in applicazione del principio di primazia, le norme processuali in cui si ravvisi un aiuto di Stato illegittimo dovranno essere disapplicate dal giudice nazionale.
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