Fondi europei, lo Stato membro non è tenuto ad applicare gli interessi sulle somme ricavate dai beneficiari
Accogliendo un ricorso presentato dall'Olanda, il Tribunale Ue ha statuito che lo Stato membro gestore di Fondi europei (nella fattispecie agricoli), nel recuperare somme indebitamente erogate ai beneficiari finali non è tenuto ad applicare interessi, salvo che tale obbligo possa farsi derivare dalle norme europee disciplinanti il Fondo o dal principio di equivalenza.
Il principio di equivalenza obbliga lo Stato membro ad accordare alle finanze europee lo stesso livello di tutela previsto per quelle nazionali.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'applicazione di interessi da parte dell'Olanda in sede di recupero di imposte non pagate non obbligasse lo Stato membro ad applicare interessi in sede di recupero di somme indebitamente erogate nella gestione dei Fondi, trattandosi di due fattispecie diverse.
Vedi sentenza.