14 Dic2015
Discrezionalità dello Stato membro nella gestione dei Fondi europei
Accogliendo un ricorso presentato dalla Finlandia, il Tribunale Ue ha statuito che, nel silenzio delle norme europee, lo Stato membro gode di un margine di discrezionalità nell'interpretazione e applicazione delle medesime.
Tale discrezionalità tendenzialmente non può essere sindacata dalla Commissione.
Vedi sentenza.