Pubblicato l'elenco delle procedure di recupero degli aiuti illegali erogati dall'Italia aggiornato a maggio 2018
Il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l'elenco, aggiornato al 15 maggio 2018, delle procedure di recupero degli aiuti illegali erogati dall'Italia che devono ancora essere integralmente recuperati.
Lo schema dei recuperi pendenti, accessibile al seguente link, evidenzia che attualmente risultano irrisolte 10 procedure di recupero a carico dell'Italia, le quali sono per la maggior parte di competenza ministeriale. Lo schema precisa inoltre che l'elenco pubblicato non comprende i recuperi sostanzialmente completati, "inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente".
Le indicazioni contenute nell'elenco aggiornato delle procedure di recupero possono pertanto essere utilmente lette in combinato con l'elenco delle procedure di recupero pendenti, relative a tutti gli Stati membri dell'UE, pubblicato e aggiornato periodicamente dalla Commissione Europea - Direzione Generale della Concorrenza nel proprio sito web. In quel contesto, infatti, la Commissione considera pendenti tutti i casi in cui: (i) l'aiuto non è stato recuperato; (ii) l'aiuto è stato recuperato, ma tuttavia costituisce oggetto di procedimenti giurisdizionali ancora pendenti dinanzi ai giudici nazionali o comunitari. Fra i casi pendenti, in particolare, la Commissione indica come non recuperati tutti quelli in cui gli aiuti illegalmente concessi e incompatibili non siano stati integralmente restituiti dai beneficiari all'ammissitrazione erogante, per l'importo capitale e gli interessi di recupero. Diversamente, la Commissione indica come recuperati gli aiuti quando: (i) sono stati restituiti integralmente, sebbene rimangano pendenti procedimenti giurisdizionali dinanzi ai giudici comunitari od ai giudici nazionali; (ii) non sono stati restituiti all'amministrazione erogante, ma l'importo da recuperare è stato collocato in un conto bloccato, in pendenza di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici comunitari; (iii) non sono stati restituiti all'amministrazione erogante, ma quest'ultima ha provveduto ad insinuarsi al passivo nella procedura di insolvenza del beneficiario che non sia in grado di restituire l'aiuto. In ogni caso, la Commissione provvede a rimuovere l'indicazione della procedura fra i casi pendenti tutte le volte in cui gli aiuti possono considerarsi recuperati nel senso sopra specificato e non risultano pendenti procedimenti giurisdizionali, né dinanzi ai giudici comunitari, né dinanzi a quelli nazionali.
Dalla lettura delle statistiche della Commissione emerge che l'Italia è lo Stato, tra i 28 Membri dell'UE, che ha concesso il maggior numero di aiuti non recuperati (10 misure di aiuto). Seguono l'Italia: la Spagna, con 8 misure di aiuto non recuperate; la Grecia, con 6 misure di aiuto non recuperate; e la Francia, con 4 procedure relative ad aiuti non recuperati.
Al riguardo si ricorda altresì che, come emerge anche dall'elenco pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Europee, l'Italia deve ancora completare il recupero, per un importo di 47 milioni di euro circa, degli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia. L'ordine di recupero di tale aiuto risale al 25 novembre 1999 e, proprio a causa dell'inerzia dell'Italia nell'adempiervi, con la sentenza del 17 settembre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato il nostro Stato ex art. 260 TFUE al pagamento di una sanzione forfettaria di 30 milioni di euro, e una penalità di mora di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nel dare attuazione alla nuova sentenza di condanna. Deve notarsi che, nel caso di specie, proprio in ragione della gravità dell'inadempimento accertato, l'importo della penalità di mora irrogata dalla Corte non è proporzionalmente decrescente, ossia ridotto ogni semestre man mano che l'Italia recupera gli aiuti in misura proporzionale all'importo recuperato, ma risulta applicato in ciascun semestre nella sua totalità a prescindere dalla quantità di aiuti medio tempore recuperati. Per l'effetto, sino al recupero dell'ultimo euro degli aiuti concessi in modo illegale, l'Italia sarà tenuta a pagare una penalità di mora semestrale di 12 milioni di euro.