L'utilizzo fraudolento dei fondi europei
Vedi:
- pagina ufficiale dell'Ufficio antifrode europeo (OLAF);
- normativa europea antifrode;
- Decisione BCE sulla collaborazione con l'OLAF;
- Codice penale italiano (vedi articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis).
La legge europea 2013 bis, approvata in via definitiva dal Parlamento, ha ampliato le competenze del Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie della Guardia di finanza. Ai sensi dell'articolo 25 del Decreto sviluppo 2012 e del Decreto riciclaggio 2007, il Nucleo può:
a) accedere all'Anagrafa tributaria;
b) esercitare i poteri previsti dalla normativa valutaria;
c) accedere a tutte le banche dati tenute da soggetti pubblici e privati erogatori di fondi pubblici.
In futuro, la repressione delle frodi in danno dell'Unione europea verrà affidata alla Procura europea.
Vedi discorso del commissario alla Giustizia Reicherts.
Nel caso Taricco, la Corte di giustizia ha statuito che uno Stato membro non può mantenere in vigore una normativa sulla prescrizione penale tale da pregiudicare l'effettiva repressione delle frodi. Se tale normativa è in vigore, il giudice deve disapplicarla.
Il caso riguardava l'IVA e la normativa sulla prescrizione in vigore in Italia.
Vedi sentenza.
Dall'altra parte, il diritto dell'Unione europea e il Consiglio d'Europa tutelano anche i diritti dell'imputato e il principio del ne bis in idem. Capita infatti che il diritto della concorrenza e il diritto tributario italiano prevedavano per un unico illecito una doppia sanzione, penale e amministrativa; vedi a riguardo articolo di Simone Lonani su lavoce.info.