Fondi europei, il Governo pronto a esercitare il potere di sostituzione nei confronti delle Regioni
Con il Decreto sblocca-Italia (Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133) il Governo ha dato attuazione all'articolo 117, V comma della Costituzione, ai sensi del quale la legge dello Stato disciplina l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni agli obblighi europei, con riferimento all'utilizzo dei fondi europei da parte delle stesse Regioni.
Vedi:
- Titolo V della Costituzione;
- comunicato stampa del Governo.
L'articolo 12 del Decreto-legge, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, recita:
"Art. 12. Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei
1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98."
Il Decreto è soggetto a modifiche in sede di conversione parlamentare.
L'articolo 12 del Decreto sblocca Italia ha temperato i poteri sostitutivi del Governo con il principio di territorialità, vietando di riassegnare i fondi non utilizzati da una Regione a un'altra Regione.
Vedi articolo di Mauro Salerno e Giuseppe Latour su Il Sole 24 Ore.