Arriva il Registro nazionale degli aiuti di Stato
E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge europea 2014, il cui articolo 14 contiene alcune disposizioni fondamentali in materia di aiuti di Stato.
E' infatti istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato presso il ministero dello Sviluppo economico, nel quale verranno integrati i registri già esistenti per il settore agricolo e peschereccio.
Tutti gli enti dovranno inserire nel Registro gli aiuti di Stato da essi concessi, compresi gli aiuti in regime di esenzione e de minimis.
Il Registro conterrà anche l'elenco dei beneficiari su cui pendono ordini di recupero, ai quali ai sensi del diritto dell'Unione europea non possono essere concessi nuovi aiuti (regola Deggendorf).
I dati verranno conservati nel Registro per dieci anni.
Concretamente, l'obbligo di inserimento dei dati scatterà con l'emanazione del relativo Regolamento da parte del MISE, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanza e con il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata.
Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, l'inserimento dei dati nel Registro costituirà condizione legale di efficacia del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. L'avvenuto inserimento dovrà essere espressamente citato nel provvedimento.