Pubblicata la decisione di apertura del procedimento di indagine formale relativa al prestito ponte di 900 milioni di euro concesso dallo Stato italiano ad Alitalia
lo scorso 23 aprile la Commissione europea aveva comunicato, tramite press release, l'adozione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 1589/2015, riguardante il prestito ponte di 900 milioni di euro concesso dallo Stato italiano ad Alitalia, che dal maggio del 2017 si trova in amministrazione straordinaria.
Il 14 giugno, la Commissione ha pubblicato nel proprio sito internet la versione non confidenziale della decisione in parola.
Dalla lettura della decisione emerge che, in via preliminare, la Commissione ritiene che, tanto il prestito iniziale (di 600 milioni di euro, datato maggio 2017) quanto l’estensione dello stesso (implicante il conferimento di ulteriori 300 milioni di euro nell'ottobre 2017) possano aver attribuito un vantaggio economico ad Alitalia ai sensi dell’articolo 107, par. 1, TFUE. In particolare, la Commissione evidenzia che le condizioni alle quali sono stati concessi i prestiti non paiono soddisfare il c.d. test dell’operatore in una economia di mercato (cfr. la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, paragrafo 73 e ss.), in quanto:
(a) le autorità italiane non avrebbero fornito alcun elemento a dimostrazione del fatto che, al momento della concessione del prestito iniziale, il valore del patrimonio di Alitalia sarebbe stato sufficiente a garantire il rimborso del prestito (paragrafo 62 della decisione);
(b) considerando che originariamente Alitalia avrebbe dovuto essere venduta entro il mese di novembre 2017, la Commissione ha ritenuto ancora più improbabile che un finanziatore avrebbe concesso un’estensione del prestito a seguito del fallimento della vendita iniziale, dal momento che questo avrebbe segnalato a un creditore privato che le prospettive di vendita di Alitalia erano addirittura peggiori di quanto inizialmente previsto (paragrafo 63 della decisione);
(c) la Commissione ha inoltre rigettato l'argomento delle autorità italiane secondo cui, concedendo il prestito iniziale e la sua estensione, lo Stato avrebbe agito in modo economicamente razionale, in quanto ciò avrebbe permesso il miglior esito della gara, garantendo la redditività a lungo termine della compagnia aerea ed evitando tensioni sociali. La decisione, infatti, al riguardo ribatte che lo Stato non è azionista diretto di Alitalia ma semplicemente un azionista indiretto tramite la partecipazione a Poste Italiane, sicché esso non potrebbe in alcun modo beneficiare di un miglior prezzo di vendita o della redditività dell’impresa nella stessa misura degli azionisti che detengono una partecipazione maggioritaria in Alitalia. La stessa, inoltre, rileva che un operatore in un’economia di mercato di norma non si preoccupa delle tensioni sociali (paragrafo 64 della decisione).
Sotto il profilo della compatibilità con il mercato interno, la Commissione ha evidenziato che le misure analizzate non sembrano conformi alle prescrizioni degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà del 2014 (di seguito gli "Orientamenti").
In particolare, si legge nella decisione che, sulla base delle informazioni rese disponibili, non vi sarebbe la possibilità di concludere con certezza che l’aiuto contribuisca al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune. E ciò sebbene appaia tendenzialmente condivisibile l'argomento per cui, se gli aerei di Alitalia avessero dovuto essere lasciati a terra a causa della perdita della licenza di esercizio della compagnia determinata dalla procedura di insolvenza, non vi sarebbero state altre compagnie aeree immediatamente pronte a prenderne il posto e ciò avrebbe comportato l’interruzione dei servizi di trasporto aereo in Italia e gravi perturbazioni (paragrafi 80 e 81 della decisione).
La Commissione ha inoltre rilevato che l'aiuto ha consentito ad Alitalia di proseguire le sue attività tra il maggio 2017 e almeno il settembre 2018, e che pertanto lo stesso ha permesso di mantenere attiva sul mercato un’impresa altrimenti non redditizia per un periodo significativamente superiore a quello temporaneo di sei mesi previsto dal punto 55, lettera d), degli Orientamenti (paragrafo 86 della decisione).
La Commissione ha del pari evidenziato che le autorità italiane non avrebbero dimostrato a sufficienza che il piano di liquidità fornito risulti in linea con il requisito della proporzionalità dell’aiuto, di cui all'art. 38, lett. e, degli Orientamenti. Infatti, non solo l'importo dell’aiuto non corrisponderebbe alla formula appositamente indicata all'allegato I degli Orientamenti, ma anche la misura analizzata prevederebbe una consistente riserva di liquidità (pari a circa il il 15-35% del totale delle previsioni di entrate della compagnia nel 2018) per il cui importo non risulterebbero adeguate giustificazioni (paragrafo 91 della decisione).
Per le medesime ragioni, la Commissione ha infine rilevato che i probabili effetti negativi della misura sulla concorrenza e sugli scambi non possono essere considerati sufficientemente limitati.
Nel frattempo, in data odierna, è cominciata la discussione generale alla Camera dei deputati sulla conversione del Decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, già approvato dal Senato il 14 giugno, il quale fa slittare al 31 ottobre 2018 il termine per l'espletamento della procedura di cessione e proroga fino al 15 dicembre 2018 la durata del prestito ponte, sopprimendo la disposizione che ne prevedeva la restituzione entro il termine dell'esercizio.