L’avallo della Commissione alla proroga della Croazia alla concessione della Y istriana fino al 2032
Il 14 giugno 2018 la Commissione europea ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni relativamente al piano di prolungamento della concessione per l'autostrada Y istriana varato dalla Croazia a favore della società concessionaria Bina-Istra. Avallando tale progetto, la Commissione sblocca di fatto nuovi investimenti autostradali della regione per 165 milioni di euro.
L'area istriana è collegata al resto del territorio croato dai 145 km dell'autostrada Y d’Istria, che deve il nome (in croato “Istarski ipsilon”) alla sua forma caratteristica che richiama la lettera “Y”.
La società Bina-Istra è stata incaricata della gestione dell'autostrada tramite un atto di concessione che prevedeva inizialmente la durata 1995-2027. Con il provvedimento notificato dalla Croazia lo scorso marzo e approvato dalla Commissione con la decisione in commento, tale concessione sarà prolungata fino al 2032, e sarà inoltre suscettibile di essere estesa per ulteriori 18 mesi laddove consti il rispetto di determinate condizioni patrimoniali e finanziarie da parte della società.
Il prolungamento della concessione approvato dalla Commissione risulta altresì funzionale alla realizzazione di importanti migliorie infrastrutturali, ed in particolare all'aggiunta di un'ulteriore carreggiata di 28 km al tratto nord-occidentale dell'autostrada.
Nel valutare la compatibilità della misura di aiuto in oggetto, la Commissione europea ha fatto applicazione del diritto comunitario in materia di aiuti di stato sui servizi di interesse economico generale (nel proseguo “SIEG”), il cui quadro generale è disponibile al seguente link.
La nuova disciplina, in particolare, intende per SIEG quei servizi che non sono né possono essere forniti dal mercato a condizioni soddisfacenti a motivo di loro particolari qualità e, segnatamente, per l'essere destinati alla generalità dei cittadini o comunque corrispondere ad un interesse diffuso dell'intera società.
Anche se gli Stati membri hanno un ampio margine di discrezionalità nella definizione di tali tipologie di servizi, sussistono determinati fattori, quali ad esempio la presenza di esternalità negative nella fissazione “di mercato” del prezzo del servizio, l'oggettivo livello di qualità della fruizione e della continuità dell'accesso al medesimo, o comunque la mancata rispondenza delle condizioni economiche all'interesse pubblico perseguito, che costituiscono pacificamente delle “spie” per la qualificazione di determinati servizi come “di interesse economico generale”.
Nei casi in cui la pubblica amministrazione incarica determinate imprese dello svolgimento di un SIEG, la definizione dei diritti e obblighi delle parti coinvolte risulta contenuta nell’atto di incarico. Quest'ultimo – attribuito dietro richiesta dell'impresa beneficiaria – può a sua volta rivestire le più svariate forme giuridiche, dall'atto legislativo al contratto, ma ciò che conta è che espliciti talune caratteristiche fondamentali.
Come infatti affermato dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza Altmark, affinché l’attribuzione di una compensazione all’impresa concessionaria di un SIEG possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, devono ricorrere quattro condizioni cumulative: ”In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. La sussistenza di tale presupposto è indispensabile al fine di garantire che all'impresa beneficiaria non venga concesso alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la posizione concorrenziale di detta impresa. In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
Ove tali condizioni non risultino rispettate, e pertanto la misura costituisca aiuto di Stato, trova applicazione la Decisione della Commissione riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (di seguito “Decisione”), la quale prevede che tali aiuti possono considerarsi automaticamente compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica preventiva ex art. 108, par. 3, TFUE a determinate condizioni (art. 3).
In particolare, la Decisione richiede che l’atto di incarico debba indicare, oltre il riferimento alla stessa Decisione: “a) l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico; b) l’impresa e, se del caso, il territorio interessati; c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all’impresa dall’autorità che assegna l’incarico; d) la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e) le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni” (art. 4).
Con particolare riferimento alla necessità di evitare sovraompensazioni, da Decisione stabilisce che “[l]’importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole” e richiede che gli Stati membri provvedano affinché la compensazione concessa per la gestione del SIEG risulti a ciò conforme (artt. 5 e 6).
Infine, per le compensazioni superiori a 15 milioni di euro concesse a imprese che svolgano anche attività al di fuori dell’ambito del SIEG, la Decisione esige che Stato membro interessato pubblichi su Internet o in altro modo adeguato: a) l’atto di incarico o una sintesi che comprenda le indicazioni richiamate supra; b) gli importi di aiuto erogati all’impresa su base annua (c.d. obbligo di trasparenza).
Infine, laddove la misura di aiuto non risulti conforme nemmeno alle condizioni stabilite nella Decisione, ed in assenza di serie distorsioni dell’assetto concorrenziale del mercato, la compatibilità della misura può essere valutata positivamente dalla Commissione ai sensi della Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli oneri di servizio pubblico (di seguito “Disciplina”).
Anche in questo caso risulta fondamentale che l’atto di incarico specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione, come richiamato più sopra. In secondo luogo, sussiste anche in questo caso la necessità per la pubblica amministrazione concedente di evitare una c.d. sovra-compensazione, in linea di principio seguendo la metodologia del costo evitato netto illustrata dalla stessa Disciplina.
Si richiede, inoltre, l’assenza di discriminazioni tra imprese nel calcolare gli importi da compensare e risulta rafforzata l’obbligazione di trasparenza dell’amministrazione concedente (paragrafo 60 della Disciplina).
Si evidenzia, infine, che la Decisione considera altresì indispensabile l'applicazione della disciplina UE in materia di appalti pubblici, che considera essenziale il rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e di non discriminazione nella fase di aggiudicazione (cfr. art. 3 Direttiva 2014/23/Ue del Parlamento Europeo e Del Consiglio in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, di seguito, per brevità, la “Direttiva”). All'art. 18 della Direttiva è invece esplicitamente chiarito che la durata della concessione deve essere “limitata”, specificando che: “[p]er le concessioni ultra-quinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici”.
Venendo al caso di specie, la Commissione ha rilevato che il piano della Croazia di estensione della concessione autostradale della “Y istriana” assicurerà che la società concessionaria non beneficerà di alcuna sovra-compensazione come conseguenza del prolungamento della concessione. In più, la durata del prolungamento è stata ritenuta proporzionale all’importo necessario per finanziare i lavori di costruzione del nuovo tratto di carreggiata, oltre che compatibile con il principio di durata limitata stabilito dalla Direttiva. Su queste basi la Commissione ha dunque approvato il sostegno croato attraverso la proroga della concessione autostradale a Bina-Istra.
È consultabile la press relese della Commissione al seguente link per maggiori informazioni.