Riapertura indagine aiuti a favore di SAS
La Commissione ha deciso di aprire una procedura di indagine formale a seguito della sentenza del Tribunale del 10 maggio 2023 (T-238/21), la quale aveva annullato una decisione risalente al 2020 che autorizzava uno schema di aiuto pari a ca. 1mld € a favore della compagnia aerea SAS. Questa misura, ritenuta compatibile con l'art. 107 par. 3 lett. b) TFUE e con il Quadro Temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia durante la crisi pandemica, era stata adottata congiuntamente da Svezia e Danimarca per evitare il rischio di fallimento del vettore aereo dovuto alle gravi conseguenze economiche imputabili al COVID-19 ed, in particolare, alle restrizioni degli spostamenti. Si trattava di un provvedimento di ricapitalizzazione consistente, da un lato, per un totale di circa 500 mln €, in un aumento della partecipazione azionaria di entrambi gli Stati tramite la sottoscrizione di nuove azioni, anche per mezzo di un diritto di prelazione per l'acquisto di queste ultime direttamente presso l'azienda e non sul mercato secondario (cd. rights issue), dall'altro tramite l'emissione di titoli di Stato ibridi con caratteristiche di strumento azionario non convertibile in azioni. Il Tribunale, chiamato ad esprimersi sul ricorso di Ryanair DAC, la quale aveva già proposto un ricorso, respinto dal Tribunale in T-378/20, riguardante una decisione positiva della Commissione su misure di prestito a favore sempre di SAS, individuava alcune mancanze nella decisione di compatibilità della Commissione sulle misure di ricapitalizzazione, limitatamente alla prima forma di partecipazione azionaria. La Commissione non aveva ritenuto necessario individuare all'interno dei provvedimenti statali, ai fini dell'esame di compatibilità, un meccanismo di step-up, come previsto dal Quadro Temporaneo al punto 62, o comunque un sistema alternativo di remunerazione del capitale investito, che miri, sulla prospettiva di lungo termine, al riacquisto da parte del beneficiario delle azioni possedute dallo Stato membro erogante. Il Tribunale sottolineava che la Commissione avrebbe piuttosto fondato l'esame di compatibilità sul criterio relativo al prezzo iniziale di acquisto delle azioni. Quest'ultimo è tuttavia diverso dal meccanismo di step-up: se il secondo garantisce che il prezzo di acquisto delle azioni da parte dello Stato corrisponda a quello di mercato e quindi influisce ex ante sulla situazione economica del beneficiario, il secondo invece crea un incentivo ex post al riacquisto il prima possibile della partecipazione, dal momento che la partecipazione dello Stato, corredata da alcune condizioni quale il divieto di distribuire i dividendi, diventerebbe nel tempo sempre più onerosa, senza che a ciò si accompagni un aumento di capitale. Sulla base di tali argomentazioni e dell'annullamento della decisione, la Commissione procederà, pur basandosi sull'assunto che l'aiuto rimanga comunque compatibile con l'art. 107 par. 3 lett. b) TFUE e con le condizioni poste nel Quadro Temporaneo, a riaprire l'indagine soffermandosi sulle contestazioni mosse dal Tribunale.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3629
Sempre nell'ambito del settore aereo, seppur in un contesto differente rispetto a quanto appena descritto, si intende ricordare che la Commissione ha prolungato la vigenza delle Linee Guida sugli aiuti di Stato a favore degli aeroporti e dei vettori, limitatamente agli aiuti al funzionamento degli aeroporti regionali, fino all'inizio di aprile 2027. In particolare, tale proroga riguarda sia gli aeroporti regionali con un afflusso massimo di passeggeri annui pari a tre milioni, i quali, dunque, grazie al sostegno statale, potrebbero essere in grado di coprire i costi operativi, sia per gli aeroporti minori, fino ad una presenza di 700000 passeggeri all'anno, i quali invece, soprattutto a seguito della crisi pandemica e di quella energetica dovute alle conseguenze della guerra in Ucraina, risultano essere più in difficoltà e per i quali è previsto anche un regime più favorevole. Le restanti previsioni delle Linee Guida rimangono invariate.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3710
dott. Raffaele Palermo