17/5/17 La Commissione europea approva le modifiche al Regolamento generale di esenzione in materia di aiuti di Stato (Reg.to n. 651/2014)
La Commissione europea ha integrato le ipotesi di aiuti compatibili con il mercato interno (ex art. 107, paragrafi 2 e 3,TFUE) ed esentati dall'obbligo di notifica (art. 108, paragrafo 3, TFUE), modificando la disciplina del vigente regolamento generale di esenzione ed arricchendola con disposizioni specifiche relative agli aiuti in materia di infrastrutture portuali e aeroportuali, alle soglie di notifica per gli aiuti in materia culturale e di conservazione del patrimonio culturale, agli aiuti alle strutture sportive e ricreative polivalenti, così come ai regimi di aiuto al funzionamento a scopo operativo regionale per le regioni ultraperiferiche dell'UE.
Il Regolamento del Consiglio n. 994/98, modificato nel 2013 dal Regolamento n. 733/2013, autorizza la Commissione europea all'adozione di regolamenti generali di esenzione in materia di aiuti di Stato, mediante i quali può dichiarare specifiche categorie di aiuti automaticamente compatibili con il Trattato laddove rispettino determinate condizioni. Tali aiuti, di conseguenza, non dovranno nemmeno essere notificati in via preventiva alla Commissione, come invece prevede in generale l'art. 108 TFUE.
Per consultare la pagina del sito web della Commissione europea dedicata al regolamento generale di esenzione ed alle successive normative che lo hanno modificato, si rinvia al seguente link. Al medesimo link è inoltre possibile consultare il testo del regolamento modificativo che introduce nuove ipotesi di esenzione nelle materie più sopra richiamate.