Il Tribunale conferma la decisione della Commissione nel caso EDF (causa T-747/15)
l 16 gennaio, il Tribunale ha confermato con sentenza la decisione della Commissione del luglio 2015, con la quale ha ordinato alla Francia di recuperare 1,37 miliardi di euro nell’ambito di un aiuto di Stato concesso alla Électricité de France (EDF), all'epoca dei fatti impresa pubblica interamente detenuta dallo Stato francese.
Con la sentenza in commento il Tribunale ha confermato i principi già espressi nella sua sentenza del 15 dicembre 2009, EDF/Commissione (T-156/04), e nella sentenza della Corte del 5 giugno 2012, EDF/Commissione (C-124/10 P), evidenziando che i ruoli dello Stato, da un lato, nella sua veste di azionista di un’impresa e, dall’altro, nella sua funzione di potere pubblico, devono essere distinti e che l’applicabilità del criterio dell’investitore privato dipende in definitiva dal fatto che lo Stato conceda nella sua qualità di azionista, e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico a un’impresa a esso appartenente (cfr. sul criterio i paragrafi 76 e ss della Comunicazione della Commissione sulla Nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE).
Nondimeno, il Tribunale ha ricordato che tanto la sua sentenza del 2009, quanto quella della Corte del 2012 hanno lasciato impregiudicata la questione dell’applicabilità del criterio dell’investitore privato, lasciando così alla Commissione il compito di determinare se il criterio dell’investitore privato fosse applicabile. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che grava sullo Stato membro erogante l'onere di dimostrare che la decisione di effettuare l'operazione è stata assunta sulla base di valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze di specie, avrebbe svolto un operatore in un'economia di mercato razionale .
Il Tribunale ha pertanto concluso che la Commissione ha correttamente escluso l’applicabilità del criterio dell’investitore privato, dal momento che nel caso di specie né la EDF, né la Francia hanno prodotto elementi che consentissero di dimostrare inequivocabilmente che lo Stato francese aveva adottato, previamente o simultaneamente alla concessione del vantaggio in questione, la decisione di effettuare un investimento nella EDF e aveva valutato, come l’avrebbe fatto un investitore privato, la redditività dell’investimento che la concessione di un siffatto vantaggio alla EDF avrebbe costituito.
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