La Commissione Europea approva l’estensione della tonnage tax danese ad ulteriori tipi di navi
Introduzione
Lo scorso 12 ottobre, la Commissione europea ha ufficialmente approvato l’estensione ad una più ampia tipologia di navi del regime fiscale danese per le attività di trasporto marittimo, basato sul tonnellaggio delle navi (c.d. tonnage tax).
Tale estensione, come dichiarato dalla commissaria alla concorrenza Margrethe Vestagher, comporterà la concessione di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, sulla base degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 2004, dal momento che garantirà la competitività su scala globale del trasporto marittimo danese ed europeo, la tutela dei posti di lavoro e la promozione di standards ambientali più elevati, senza tuttavia causare indebite distorsioni al regime di concorrenza del mercato interno.
Il regime danese della tonnage tax
Con l’espressione tonnage tax ci si riferisce ad un regime opzionale forfetario di tassazione delle imprese operanti nel settore del trasporto marittimo, nel contesto del quale l’imponibile viene calcolato sul tonnellaggio della nave contribuente, anziché sulle entrate.
L’intenzione di estendere tale regime ad ulteriori tipi di nave rispetto a quelle impegnate nelle attività di trasporto in senso stretto era stata notificata dal governo danese alla Commissione sin dal maggio 2016. In particolare, l’estensione veniva richiesta per le motovedette, le navi per la manutenzione di impianti off-shore, le navi per l’installazione e la manutenzione di pale eoliche, le navi per la posa di cavi e condutture, e, infine, per le navi alberghiere e per le rompighiaccio.
Con la decisione in commento, la Commissione ha pertanto confermato che anche tali ulteriori tipologie di navi possono essere considerate come esercenti attività di “trasporto marittimo” e, di conseguenza, possono ricevere aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in base agli Orientamenti applicabili al settore.
La valutazione di compatibilità è stata motivata dalla Commissione anche in ragione dell’impegno assunto dalle autorità danesi di procedere ad una più complessiva riforma del vigente sistema di tassazione forfettario, che ne assicuri l’applicazione ai soli servizi di trasporto marittimo. In particolare, ciò comporterà la revisione della disciplina fiscale dei servizi ausiliari, i quali saranno sottoposti alla tonnage tax unicamente qualora rappresentino meno del 50% del reddito totale generato dalla nave dalla quale sono operati. Inoltre, per quanto attiene al noleggio delle navi prive di equipaggio, la tassazione forfetaria potrà essere applicata solamente a condizione che il beneficiario gestisca almeno il 50% della flotta ed il periodo di locazione non ecceda i tre anni.
La tonnage tax negli altri Stati membri dell’Unione europea
La pratica fiscale della tonnage tax si è oramai affermata in molti Paesi, ed è riconosciuta ed accettata tanto dall’OCSE, quanto dall’Unione europea.
La ratio della stessa va individuata principalmente nella concorrenza internazionale che caratterizza il mercato del trasporto marittimo e nella elevata mobilità dello stesso, elementi che consentono agli Stati di fare leva sulla disciplina fiscale per attrarre agevolmente nella propria giurisdizione un più ampio numero di imprese. Come già precedentemente osservato dalla Commissione, infatti, alcuni Stati terzi sono riusciti ad ampliare il numero di unità navali registrate sotto la propria bandiera grazie ad un’efficiente infrastruttura internazionale di servizi, coadiuvata da un contesto fiscale concorrenziale con molti Paesi membri dell’UE.
La stessa Unione europea ha pertanto assunto un atteggiamento favorevole verso il sistema della tonnage tax, stante la sua idoneità a stimolare un aumento considerevole delle imbarcazioni registrate presso i propri Stati membri.
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme di diritto della concorrenza, la Commissione sembra aver ormai accettato che l’istituto, pur potendosi configurare come strumento di concessione di aiuti di Stato, ai sensi dell’art 107 par. 1, TFUE, in concreto può risultare compatibile con il mercato interno, grazie alla deroga presente al paragrafo 3, lettera c, del medesimo articolo. La norma, che stabilisce che la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”, ha trovato specificazione negli Orientamenti del 2004, i quali illustrano il modo in cui la Commissione intende valutare la compatibilità delle misure di aiuto adottate nel settore dei trasporti marittimi, realizzando un contemperamento tra l’esigenza di tutelare l’assetto concorrenziale del mercato e quella di promuovere gli interessi di tale settore strategico.
Di recente, provvedimenti volti a sostenere l’industria marittima simili a quello danese sono pertanto stati adottati approvati in diversi Stati membri dell’Unione europea, quali la Svezia, la Lituania, il Belgio e il Portogallo. A ciò si aggiunga che Germania e Danimarca hanno potuto usufruire di agevolazioni in materia di contribuzione sociale per i dipendenti del settore marittimo.
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