La Commissione europea approva l’aiuto di 200 milioni di euro concesso dalla Francia per la produzione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo
Lo scorso 22 ottobre la Commissione europea ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni relativa allo schema di aiuti previsto dal governo francese per la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili a fini (prevalentemente) di autoconsumo. In particolare, la Commissione ha dichiarato prima facie compatibile con il mercato interno lo stanziamento di 200 milioni di euro, che fino al 2020 saranno utilizzati dalla Francia per conferire ai beneficiari uno speciale bonus, in aggiunta al prezzo di mercato conseguito dalla eventuale vendita a terzi dell’energia prodotta.
La misura di aiuto concerne le istallazioni dotate di bassa capacità, compresa tra i 100 e 500 kilowatts, che sono dunque destinate in modo prevalente alla produzione di energia a fini di autoconsumo, e non di rivendita alla rete. I beneficiari saranno selezionati tramite gara pubblica, alla quale potranno partecipare tutte le tecnologie per le energie rinnovabili, e riceveranno supporto sotto forma di bonus assegnato per 10 anni.
La valutazione di compatibilità è stata operata dalla Commissione sulla base degli Orientamenti del 2014 in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020 (di seguito gli “Orientamenti del 2014”) i quali si inseriscono all’interno della più ampia “Strategia Europa 2020”, che in materia di clima e ambiente mira, entro il 2020: (a) a ridurre le emissioni di gas a effetto del 20% rispetto ai livelli del 1990; (b) a ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili; nonché (c) ad aumentare del 20% l'efficienza energetica.
Gli obiettivi menzionati ricorrono in particolare nella direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la quale stabilisce un quadro comune per la promozione del ricorso a tali fonti, nonché fissa obiettivi nazionali obbligatori sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili impiegata nel settore dei trasporti.
Su tali basi, gli Orientamenti del 2014 prevedono una serie condizioni in presenza delle quali gli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente possono risultare compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, par. 3, lettera c), TFUE.
Innanzitutto, l’art. 1.2 lettera e) degli Orientamenti ricomprende fra le ipotesi rientranti nel proprio ambito applicativo gli aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili, definite dall’art. 1.3, numero 5, come “le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas”.
L’art. 3.1 degli Orientamenti stabilisce, poi, che gli aiuti rientranti nel proprio ambito applicativo saranno considerati compatibili con il mercato interno se soddisfano le seguenti condizioni cumulative, come meglio dettagliate nel prosieguo degli Orientamenti medesimi: a) contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comunitario, ai sensi dell’art. 107, par. 3, TFUE; b) mirano a determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato; c) integrano uno strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo di interesse comune; d) presentano un effetto di incentivazione, tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso; e) sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata (proporzionalità della misura); f) gli gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo); g) gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle pertinenti informazioni sull’aiuto concesso (trasparenza della misura).
Nel caso in commento, l’applicazione della normativa illustrata ha portato ad escludere che gli aiuti progettati dalla Francia possano determinare una indebita alterazione dell’assetto concorrenziale del mercato. In particolare, la Commissione ha evidenziato che, secondo la misura oggetto di esame, la selezione degli autoproduttori di energia beneficiari avverrà con un procedimento di gara aperto, pubblico e non discriminatorio, ispirato al principio di neutralità tecnologica, e così in grado contribuire all’affermazione in Francia di forme di produzione energetica maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale. Secondo la valutazione del commissario per la politica della concorrenza Margrethe Vestager, infatti, la misura approvata stimolerà la concorrenza tra le fonti di energia rinnovabile per l’autoconsumo e aumenterà la quota di energie rinnovabili in Francia e agevolando la transizione verso forniture sostenibili, in linea quindi con gli obiettivi ambientali dell’Unione.