La Romania deve recuperare aiuti per 60 milioni di euro dalla società CE Hunedoara
Lo scorso 8 novembre, la Commissione europea ha adottato una decisione negativa di recupero relativa 60 milioni di euro di aiuti di Stato concessi dalla Romania a CE Hunedoara, impresa produttrice di elettricità e calore.
Introduzione
L’impresa beneficiaria è di proprietà statale e nel Paese gestisce due contrali elettriche e quattro miniere di carbone per alimentare i suoi impianti, tutti derivanti da altre imprese in bancarotta.
Già nell’aprile del 2015, la Commissione europea aveva approvato la concessione in suo favore di 37,7 milioni di euro (corrispondenti circa a 167 milioni di RON), rilevando che il finanziamento integrava un aiuto di compatibile con il mercato interno ai sensi degli Orientamenti per il Salvataggio e la Ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2014. La Commissione, in particolare, aveva considerato positivamente l’impegno della Romania a presentare un piano di ristrutturazione che potesse garantire la futura redditività di CE Hunedoara.
A seguito dell’introduzione di una serie di modifiche al piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione, nel gennaio 2016 l’impresa beneficiaria era entrata nella procedura di insolvenza formale prevista dalla normativa rumena.
Nonostante la sicura liquidazione di CE Hunedoara, la Romania aveva sempre sostenuto la necessità di mantenere temporaneamente in funzione alcune delle unità di produzione di energia insieme ad alcune miniere di carbone ed ai relativi servizi di preparazione del carbone con una compensazione per i costi di produzione. Nel momento in cui ciascuna di queste compensazioni era stata concessa, pertanto, la Commissione si era sempre pronunciata in senso positivo e, in totale, i finanziamenti erogati dalla Romania a CE Hunedoara nel giugno del 2016 ammontavano a circa 73 milioni di Euro (circa 337 milioni di RON).
La procedura formale di indagine e la decisione negativa della Commissione
Tuttavia, di fronte alla mancata elaborazione di un progetto adeguato e di progressi verso la liquidazione della società, nel marzo 2018, la Commissione ha aperto il procedimento di indagine formale, in esito al quale ha escluso la conformità con il diritto UE degli aiuti di Stato del complesso dei finanziamenti concessi alla beneficiaria dallo Stato romeno (in tutto 5 misure).
Infatti, La valutazione della Commissione ha confermato innanzitutto la qualificazione delle misure in termini di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107, par. 1, del Trattato. A tal fine, la stessa ha riscontrato la sussistenza delle quattro condizioni cumulative della: (i) imputabilità allo Stato delle risorse impiegate; (ii) del conferimento di un vantaggio economico; (iii) della selettività del vantaggio attribuito e (iv) della distorsione della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri.
In particolare, nel valutare la sussistenza di un vantaggio economico, la Commissione ha fatto applicazione del c.d. criterio dell’investitore nell’economia di mercato.
Tale criterio è definito dalla Commissione stessa, nell’ambito della Comunicazione sulla Nozione di aiuto di Stato del 2016, nei termini seguenti: “al fine di stabilire se l'investimento di un ente pubblico costituisca un aiuto di Stato, è necessario valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili che opera alle normali condizioni di un'economia di mercato avrebbe realizzato l'investimento in questione. Analogamente, al fine di esaminare se la rinegoziazione del debito da parte di creditori pubblici comporti aiuti di Stato, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno elaborato il «criterio del creditore privato», confrontando il comportamento del creditore pubblico a quello di un ipotetico creditore privato che si trovi in situazione analoga. Infine, per valutare se una vendita effettuata da un ente pubblico comporti un aiuto di Stato, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno elaborato il «criterio del venditore privato», che considera se un venditore privato operante in condizioni normali di mercato avrebbe potuto ottenere lo stesso prezzo o un prezzo migliore”.
A fronte della sottoposizione della società beneficiaria a procedure di insolvenza e alle evidenti continue perdite, oltre che all’assenza di credito emersa già dal 2012-2013, la Commissione ha pertanto concluso che è evidente che CE Hunedoara non sarebbe stata in grado di ottenere tali fondi erogati dalla Romania in normali condizioni di mercato.
Verificata la natura di aiuto della misura, la Commissione ne ha poi appurato la compatibilità con il mercato interno alla luce degli Orientamenti per il Salvataggio e la Ristrutturazione del 2014. Al riguardo, si nota che i nuovi principi guida introdotti in sede di modifica dei precedenti Orientamenti sono: il periodo massimo di sei mesi per la concessione di aiuti di salvataggio; la notifica di un eventuale piano di ristrutturazione alla Commissione perché gli aiuti possano essere protratti; e la possibilità di concedere l’aiuto solo una volta nel periodo di 10 anni. Inoltre, il piano di ristrutturazione deve garantire che a lungo termine la reddittività sia ripristinata senza che sia ancora necessario l’intervento statale, che le distorsioni della concorrenza indotte dal sostegno statale siano affrontate da misure specifiche e che la società contribuisca ai costi della ristrutturazione.
In applicazione dei menzionati criteri, la Commissione ha riscontrato che, nel corso del tempo, il piano di ristrutturazione di CE Hunedoara non si è posto in linea con tali requisiti e l’impresa beneficiaria ha continuato in effetti a vendere elettricità e calore in Romania a danno degli altri produttori.
La procedura di recupero degli aiuti
L’art. 108, comma 2, primo periodo, TFUE stabilisce che qualora la Commissione constati che l’aiuto concesso da uno Stato non è compatibile con il mercato interno, lo Stato erogante è tenuto a sopprimerlo o modificarlo nel termine dalla stessa precisato.
La Commissione ha ricevuto assicurazioni da parte della Romania che, di fronte all’eventuale liquidazione e vendita delle attività di CE Hunedoara, la legislazione nazionale interverrà per evitare interruzioni di elettricità o riscaldamento.
Per quanto riguarda in generale quelli che sono gli effetti del recupero degli aiuti incompatibili con il mercato interno, essi consistono nel venir meno del vantaggio che il beneficiario aveva conseguito sul mercato rispetto ai concorrenti e, così, nel ripristino dell’assetto concorrenziale preesistente. Questo è confermato dall’art. 16 del Regolamento 1589/2015 (c.d. Regolamento di Procedura), che impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Il comma 3 della norma citata, impone inoltre che il recupero venga effettuato senza indugio. In ossequio al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, la Corte di giustizia riconosce pertanto la discrezionalità di questi ultimi nella scelta dei mezzi da utilizzare per adempiere a tale obbligo, a condizione che venga assicurata l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. L’obbligazione di recupero, si precisa, vertendo sullo Stato membro nella usa integralità, risulta rivolto tanto alle amministrazioni dello Stato quanto ai giudici nazionali coinvolti nei contenziosi sulle misure di esecuzione della decisione della Commissione.
Per maggiori informazioni sulla procedura di recupero, si rinvia anche alla lettura della Comunicazione della Commissione Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili del 2007 (c.d. Recovery Notice) e della Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali del 2009.