La sentenza del Tribunale sul lodo arbitrale DEI-Mytilinaios
Il Tribunale UE, in data 22 settembre 2001, decideva su tre cause riunite, di cui alcune piuttosto risalenti, che riguardavano il discusso lodo arbitrale pronunciato tra la DEI, produttore e distributore di energia elettrica, e la Mytilinaios, società metallurgica cliente della prima, avente ad oggetto la fissazione di una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica. La determinazione medesima era stata assunta dal collegio arbitrale insediato presso l’autorità ellenica di regolamentazione dell’energia, così come stabilito nel compromesso arbitrale intercorso tra le due parti, ma era stata successivamente impugnata dalla DEI dinanzi al giudice ellenico e poi oggetto di denuncia alla Commissione. In particolare, si adduceva che la tariffa agevolata costituisse un aiuto di Stato a favore della Mytilinaios, in quanto non atta a coprire i costi di produzione e fornitura dell’energia e quindi inferiore al prezzo di mercato. La Commissione tuttavia, dapprima con una lettera e successivamente con due decisioni negative, entrambe abroganti l’atto precedente e contenenti differenti argomentazioni, escludeva la natura di aiuto di Stato del provvedimento in questione e quindi non avviato il procedimento d’indagine formale. Infatti dapprima sosteneva che la tariffa agevolata non costituirebbe un aiuto di Stato, in quanto non soddisfarebbe i criteri dell’imputabilità allo Stato né quello del vantaggio selettivo; successivamente affermava invece che la stipula del compromesso arbitrale da parte della DEI e quindi la volontà di sottoporsi all’arbitrato integrerebbe un comportamento ascrivibile ad un investitore medio accorto attivo in un’economia di mercato, con ciò dovendosi escludere la natura di una misura d’aiuto.
Il Tribunale, limitatamente al vaglio della ricevibilità del ricorso, riconosceva alla DEI lo status di “interessata” ex art. 108 par.2 TFUE, in quanto la decisione della Commissione che escludeva la natura di aiuto della misura ex art. 4 par. 2 reg. 2015/1589/UE incideva sui suoi interessi economici nella misura in cui non assicurava la salvaguardia delle garanzie procedurali di cui questa normalmente godrebbe nell’ambito di un procedimento di indagine formale. Relativamente alle questioni di merito, il Tribunale, avendo confermato l’equiparazione del collegio arbitrale ad un tribunale ordinario, contestava alla Commissione di essersi limitata a valutare se un operatore economico avveduto si sarebbe sottoposto ad un arbitrato, come nel caso della DEI. Valutazioni economiche ben più complesse, relative alla determinazione dei costi rispetto alla fissazione della tariffa agevolata nonché il ricorso al MEIP (Market Economy Investor Principle), che avrebbero dovuto condurre all’apertura di un procedimento di indagine formale, erano state delegate dalla Commissione ai giudici nazionali, così venendo meno agli obblighi di controllo ad essa incombenti ai sensi degli artt. 107 e 108 par.3 TFUE. Per questi motivi il Tribunale UE annullava le due decisioni e la lettera controversa.
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-639/14
dott. Raffaele Palermo