Approvazione del nuovo Quadro Temporaneo di crisi e transizione a sostegno dell'economia dell'Unione
In data 9 marzo 2023 la Commissione ha adottato il nuovo "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", emendando il testo e prolungando la vigenza del precedente Quadro temporaneo, emanato all'indomani dell'aggressione russa in territorio ucraino e già oggetto di due revisioni nel corso degli ultimi dodici mesi.
Quest'ultima versione della Comunicazione, come si vedrà a breve più nel dettaglio, innova rispetto alle precedenti in quanto, non si limita a limare alcuni aspetti della disciplina sugli aiuti riferibili al mero contesto di crisi, anche energetica, connesso al conflitto, ma, facendo leva sul di poco precedente Green Deal Industrial Plan (il cui obiettivo precipuo è quello di porre il fondamento per una strategia industriale che persegua l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, avvalendosi di un contesto regolatorio e concorrenziale adeguato in tal senso, anche nell'ambito degli aiuti di Stato; per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510) plasma delle nuove fattispecie in cui gli aiuti di Stato svolgono un ruolo rilevante rispetto ad una transizione economico-industriale a lungo termine.
Limitatamente alla prima categoria, riguardante il contesto di crisi in atto, le disposizioni che concernono gli aiuti ad importo limitato fino ad un massimale di 2 mln € per impresa per Stato membro (sez. 2.1), il sostegno alla liquidità tramite garanzie (sez. 2.2) o prestiti agevolati (sez. 2.3), gli aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica (sez. 2.4, in questo caso con particolare attenzione alle imprese cd. energivore nonché a quelle operanti in settori strategici per cui può rendersi necessario un'aumento dell'intensità dell'aiuto) nonché quelli per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica (sez. 2.7) saranno applicabili fino al 31 dicembre 2023, salva un'eventuale proroga.
Le disposizioni riferibili invece alla seconda categoria, proprio in virtù della volontà di voler perseguire un obiettivo a medio-lungo termine e per le quali si nota la diretta ispirazione al Green Deal Industrial Plan, rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2025, in modo da determinare pienamente l'effetto di incentivazione presupposto. Si tratta in particolare di:
- Aiuti agli investimenti (sez. 2.5.1) e aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia (sez. 2.5.2) nonché di aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica (sez. 2.6). In particolare, si è provveduto a semplificare le condizioni di erogazione dell'aiuto per le tecnologie meno mature o per gli impianti di dimensioni minori (con particolare attenzione anche agli impianti facenti capo alle comunità di energia rinnovabile), lasciando per questi la possibilità che l'importo dell'aiuto venga fissato in via amministrativa dall'autorità competente (per aiuti fino a 30 mln €) e non invece tramite procedura di gara aperta e competitiva, ricalibrando corrispondentemente anche l'intensità dell'aiuto. Inoltre, limitatamente agli aiuti a favore della decarbonizzazione o dell'efficientamento energetico, oltre alla possibilità di perseguire tale obiettivo sfruttando l'idrogeno cd. elettrolitico oltre a quello rinnovabile, si sottolinea la possibilità di modulare l'intensità dell'aiuto erogato, il cui importo deve limitarsi entro la soglia del 10% del regime previsto o al massimo entro i 200 mln €, a seconda degli obiettivi di riduzione delle emissioni definiti nel regime dello Stato membro e dal beneficiario nonché alla configurazione sociale di quest'ultimo, essendo tale intensità a sua volta calcolata sulla base dei cd. costi ammissibili (a tale criterio preventivamente fisso, ma modulabile, si affianca sempre la possibilità di definire l'importo dell'aiuto tramite una procedura di gara aperta e competitiva).
- Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette (sez. 2.8) che consentono di effettuare investimenti nella produzione di dispositivi utili alla transizione (elencati tassativamente al punto 85, lett. a) o alla produzione di componenti chiave per questi ultimi nonché nella estrazione e nel recupero di materie prime riferibili a tali componenti. In questo caso l'importo nominale dell'aiuto non può superare l'intensità dell'aiuto pari al 15% dei costi ammissibili (da ritenersi quali costi per gli investimenti in attivi materiali e immateriali, per i quali sono previste alcune condizioni da rispettare) o comunque i 150 mln € per impresa per Stato membro, con la possibilità di una maggiorazione per gli investimenti da parte di PMI e nelle zone cd. assistite (sia zone "a" che zone "c" definite sulla base degli aiuti di Stato a finalità regionale da ogni Stato membro). Le autorità eroganti debbono altresì verificare, prima dell'erogazione dell'aiuto, che non sussista alcun rischio concreto di delocalizzazione dell'investimento all'esterno dello SEE o in uno Stato membro parte di questo.
- In circostanze eccezionali (sez. 2.8, punto 86), assoluta novità della disciplina rappresentante una risposta indiretta all' Inflation Reduction Act americano, la Commissione può autorizzare l'esecuzione di soli aiuti individuali (e non più di regimi come nei casi precedenti), per evitare il rischio reale che un investimento in questo settore venga effettuato al di fuori dello SEE. In particolare le autorità eroganti possono garantire un'aiuto fino a concorrenza dell'importo che il beneficiario avrebbe ricevuto, sulla base di elementi dimostrabili, per un investimento equivalente in uno Stato terzo (cd. matching aid) oppure l'importo minimo necessario per incentivare la localizzazione dell'investimento nello SEE (cd. funding gap), a condizione che l'investimento venga effettuato esclusivamente in una zona cd. assistita oppure sia esteso ad almeno tre Stati membri e comunque riguardi prevalentemente zone "assistite" ad essi afferenti. Inoltre è necessario che il beneficiario si impegni ad utilizzare le tecnologie più avanzate nel settore e che non dislochi la produzione in uno Stato membro diverso.
Per ulteriori informazioni si allega il testo della comunicazione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023XC0317(01)#ntc149-C_2023101IT.01000301-E0149
Giova rilevare che il Quadro Temporaneo, di cui numerosi Stati membri si sono già avvalsi negli ultimi due mesi notificando le proprie misure alla Commissione e ottenendone l'appovazione, si inserisce in un processo più ampio che ricomprende anche i Piani nazionali di ripresa e resilienza presentati da ogni Stato membro nell'ambito del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility), regolamento di recente ampliato con l'aggiunta della strategia REpowerEU, modifica che ha reso necessario un aggiornamento dei singoli piani nazionali entro il 30 aprile 2023. In quest'occasione, la Commissione ha proceduto ad una revisione dei cd. guidance templates, ovvero di schemi che assistono gli Stati membri nella redazione, programmazione ed esecuzione delle misure (si tratta nella maggior parte dei casi di misure che rientrano nel concetto di aiuto di cui all'art. 107 par. 1 TFUE) previste nei singoli piani e che vanno ad incidere in quei settori che ai fini del RFF e del REpowerEU sono divenuti imprescindibili alla luce della transizione energetica, ecologica e digitale (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2090).
In un'ottica di coordinamento con l'aggiornamento del Quadro Temporaneo nonché con le novelle di alcune Linee Guida sugli aiuti di Stato come quella in materia di Clima, Energia ed Ambiente (adottata nel gennaio 2022), si è reso necessario un adattamento del regolamento di esenzione della Commissione 651/2014 (noto come GBER), la cui vigenza è stata prorogata al 2026 e i cui contenuti sono stati aggiornati al fine di garantire una maggiore flessibilità in funzione della transizione verso la neutralità climatica ed un'industria a emissioni zero (versione consolidata del testo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20230525). In particolare si è proceduto ad ampliare e coordinare le categorie di aiuti nell'ambito della protezione ambientale con particolare attenzione all'efficientamento energetico, alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla mobilità sostenibile; si sono notevolmente estese le soglie relative agli aiuti nel settore "ricerca, sviluppo e innovazione" nonché in quello per la formazione e la riqualificazione professionale; si è anche provveduto ad agevolare l'esecuzioni di progetti che coinvolgono più Stati membri così come dei cd. progetti di interesse comune europeo nei settori della ricerca e dello sviluppo aumentando l'intensità dell'aiuto e modulando la soglia di notifica; ugualmente è stata prevista un'esenzione generalizzata degli aiuti posti in essere dagli Stati membri al fine di regolare i prezzi dell'energia e dell'elettricità, del gas e del riscaldamento; infine sono state aggiornate le possibilità per gli aiuti ai finanziamenti in favore di PMI e start-up nonché per quegli aiuti facenti riferimento ai prodotti finanziari previsti dal fondo InvestEU.
dott. Raffaele Palermo