Seminari sugli aiuti di Stato in collaborazione con Confindustria Italia - febbraio / marzo 2009
SEMINARI SUGLI AIUTI DI STATO CONFINDUSTRIA & OEAS
Febbraio / Marzo 2009
Organizzati da Confindustria & Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato
Confindustria, in collaborazione con l’Osservatorio europeo sugli aiuti di Stato e sotto il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, ha promosso tra febbraio e marzo 2009 un ciclo di cinque seminari d’informazione sugli aiuti di Stato.
Nel contesto della crisi economica e finanziaria in atto, si è ritenuto importante ed urgente presentare sul territorio le regole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato, per capire in quale maniera esse vincolano gli interventi pubblici di agevolazione alle imprese e soprattutto per approfondire le opportunità che esse offrono per nuove iniziative. Iniziative destinate sia a far fronte prontamente alla crisi in corso che di più ampio respiro, volte ad esempio alla promozione della ricerca o della tutela ambientale.
I cinque seminari sono stati organizzati dalle Confindustrie regionali e hanno così coperto tutte le macroaree del Paese. In particolare i seminari si sono svolti:
- a Roma il 16 febbraio (per le regioni del Centro-Sud) a cui hanno partecipato circa 80 persone;
- a Bologna il 3 marzo (per le regioni del Centro) a cui hanno partecipato circa 30 persone;
- a Palermo il 10 marzo (per la Sicilia) a cui hanno partecipato circa 20 persone;
- a Milano l’11 marzo (per le regioni del Nord-Ovest) a cui hanno partecipato circa 50 persone;
- a Mestre il 13 marzo (per le regioni del Nord-Est) a cui hanno partecipato circa 30 persone.
Una struttura comune è stata rispettata con: un’introduzione economica e giuridica alla materia, una presentazione del Quadro temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato per far fronte alla crisi, un approfondimento tematico in base alle desiderata delle territoriali di volta in volta interessate(regole sugli aiuti in materia di ricerca e innovazione o di ambiente ed energia). Hanno relazionato funzionari della Commissione europea nonché esperti di Confindustria e dell’Osservatorio Europeo sugli aiuti di Stato. Si sottolinea inoltre il ruolo di stimolo/pressione nei confronti, oltre che del Governo (Dipartimento Affari Comunitari), delle amministrazioni regionali che sono intervenute ai seminari.
Hanno partecipato agli incontri circa 200 persone, principalmente funzionari delle associazioni territoriali e di categoria ma anche esponenti delle amministrazioni nazionali e regionali e delle Camere di commercio. I seminari hanno quindi offerto l’opportunità per un miglior raccordo e dialogo tra gli attori attivi sul territorio in materia di incentivi e di politiche industriali.
Tutte le Confindustria regionali coinvolte hanno valutato positivamente l’iniziativa e hanno manifestato interesse per ripetere l’esperienza di collaborazione, se del caso con un focus più tematico (ricerca, ambiente, ecc.) che consenta di affrontare sia le regole sugli aiuti di Stato che la normativa comunitaria di settore o i programmi finanziari dell’UE.
Le informazioni contenute nella seguente nota sono fornite a titolo puramente indicativo. Per informazioni più precise ed esaustive occorre fare riferimento alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato applicabili alle diverse categorie di aiuto richiamate
TEMI
Il quadro comunitario degli aiuti concessi dagli Stati è volto a garantire che la concorrenza tra imprese non sia falsata da interventi che provochino un vantaggio indebito a favore di talune imprese o di talune produzioni, e si applica agli interventi pubblici portati avanti a qualsiasi livello territoriale. Pertanto, tutti gli Enti che concedono gli aiuti, nel perseguire l’obiettivo di promuovere la competitività degli operatori dislocati sul territorio, devono necessariamente rispettare gli orientamenti generali e le specifiche normative in materia definite a livello europeo.
La Commissione europea nel corso degli ultimi anni ha interamente riformato il quadro regolamentare nel settore degli aiuti di Stato, introducendo modifiche alla normativa settoriale e novità orizzontali, quali ad esempio il regolamento generale di esenzione dalla notifica di determinati regimi.
In seguito alla crisi economica e all’adozione di un piano europeo per farvi fronte, la Commissione ha ulteriormente introdotto importanti novità che ampliano per il 2009 e il 2010 le misure di aiuto di Stato compatibili con il mercato comune.
PROFILI ECONOMICI E GIURIDICI SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEGLI AIUTI DI STATO A LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE
- Facendo riferimento ai dati del 2007, sono stati esaminati gli andamenti degli aiuti di Stato nell’Unione Europea e in particolare in Italia, facendo ampio uso dell’analisi comparatistica con altri stati membri come Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna.
Riassumendo si può dire che:
- Nel 2007 l’entità complessiva degli aiuti di Stato rapportato al PIL è stato per l’Italia di 0,3%, venendo mediamente superati dai nostri principali partner europei.
- Dal 1992 al 2007 gli aiuti di stato erogati dall’Italia sono andati decrescendo, grosso modo come per i nostri principali partner Ue.
- Nel 2007, per quanto concerne l’Italia, la ripartizione degli aiuti ha visto predominare gli aiuti alle PMI e allo Sviluppo Regionale, mediamente i nostri principali partner europei hanno maggiormente privilegiato, dopo gli aiuti allo sviluppo regionale. quelli alla ricerca e sviluppo e all’energia e ambiente.
- Per quanto riguarda le forme di aiuti, sempre nel 2007, l’Italia ha privilegiato le sovvenzioni, e , al contrario dei principali partner europei, ha usato poco le esenzioni fiscali.
- Le agevolazioni concesse dall’Italia hanno visto un andamento crescente dal 2000 al 2002, tra il 2003 e il 2005 le agevolazioni sono andate diminuendo, per poi aumentare nel 2006 ma diminuire significativamente nel 2007. Per quanto concerne le agevolazioni erogate, queste, ancorché decisamente inferiori rispetto quelle concesse, hanno seguito orientativamente l’andamento di queste ultime. Solo nel 2007 si ha una forte inversione di tendenza.
Per un approfondimento della materia si rinvia alle slides "Gli aiuti di Stato - inquadramento economico e giuridico" presentate da Giuseppe Mele e Rodrigo Peduzzi a Roma, da Giuseppe Mele a Bologna - inquadramento economico - , da Massimo Sabatini e Rodrigo Peduzzi a Palermo, da Rodrigo Peduzzi a Milano, da Giuseppe Mele a Mestre.
QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO PER FAR FRONTE ALLA CRISI ECONOMICA
La Comunicazione, parte del Piano europeo di ripresa economica, introduce una serie di misure integrative delle regole sugli aiuti di Stato, utilizzando la deroga di cui all’art. 87.3 lettera b) del Trattato, per far fronte alle ripercussioni del della crisi finanziaria sull’economia reale. Essa è essenzialmente volta a facilitare l’accesso al credito delle imprese.
La Comunicazione è applicabile fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, sulla base di relazioni presentate dagli Stati membri entro il 31 ottobre prossimo, la Commissione valuterà la necessità di mantenere le misure in vigore nel 2010.
Procedura
Le misure previste dalla Comunicazione devono essere notificate alla Commissione e non sono quindi direttamente applicabili. Tuttavia, la Commissione si impegna a garantire una rapida autorizzazione.
Le misure temporanee previste nella comunicazione impongono alcune regole di cumulo che comportano tra l’altro alcuni vincoli con riferimento ad altri aiuti concessi sulla base del regolamento “de minimis” e/o per i medesimi costi ammissibili,
Misure specifiche
- Aiuti compatibili di importo limitato:
La Commissione approverà regimi che prevedono la concessione di aiuti di Stato per un importo massimo di 500.000 euro per impresa concessi entra la fine del 2010.
Sono escluse le imprese in difficoltà prima del 1° luglio 2008.
Diversamente dagli aiuti concessi in regime “de minimis” è richiesta la previa notifica alla Commissione dei regimi di aiuto.
- Aiuti sotto forma di garanzie:
E’ prevista una riduzione del premio annuale da pagare per nuove garanzie, per il 2009 ed il 2010, che riguardino sia i prestiti per investimenti che prestiti per capitale di esercizio. Il premio di garanzia sarà calcolato sulla base della soglia di sicurezza elaborata nella Comunicazione sull’applicazione degli art. 87 e 88 agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie.
- Aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato:
La Comunicazione prevede la possibilità di concessione di prestiti ad un tasso di interesse agevolato, per lo meno uguale a quello risultante da un metodo di calcolo indicato nella Comunicazione stessa. Il tasso così determinato comporta la presenza di un aiuto se inferiore a quello determinato con il metodo normalmente applicabile previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU n. C 14 del 19.01.2008). La Comunicazione precisa le condizioni da rispettare affinché l’aiuto possa essere ritenuto compatibile.
- Aiuti per la produzione di prodotti verdi:
La comunicazione prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di riduzione dei tassi di interesse. L’aiuto deve riguardare per prestiti per investimenti destinati al finanziamento di progetti consistenti nella produzione di “prodotti verdi”, che consentono di migliorare considerevolmente la tutela ambientale. L’aiuto può avere intensità fino al 25% per le gradi imprese e al 50% per le PMI.
- Adeguamento temporaneo alle norme sul capitale di rischio:
Rispetto agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, le tranche massime di investimento sono portate da 1,5 a 2,5 milioni di euro per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi. La quota minima di finanziamento che deve pervenire da investitori privati è portata al 30% in tutta l’UE.
- Semplificazione delle norme sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine:
La Comunicazione prevede una semplificazione dei requisiti, rispetto a quelli previsti dalla Comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione e breve termine, che consentono ad uno Stato membro di garantire una copertura pubblica di rischi non assicurabili sul mercato.
Per un approfondimento della materia si rinvia alle slides di Riccardo Vuillermoz (Bologna e Milano) e slides di Almorò Rubin de Cervin (Roma e Palermo).
DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE
La Ricerca e lo Sviluppo sono un obiettivo importante di interesse comune. Se le imprese europee vogliono competere a livello globale devono investire di più in R & S e Innovazione. Il modo più efficace per stimolare l'innovazione è di stimolare la concorrenza. La concorrenza in mercati liberi e aperti spinge le imprese ad innovare, in quanto questo è un modo per differenziare i loro prodotti, aumentare il loro appeal per i clienti e, quindi, sopravvivere alle pressioni concorrenziali.
Tuttavia, a volte il mercato fallisce, sia a causa dell’alto rischio tecnologico e/o commerciale sia a causa della difficoltà nello sfruttare i risultati della ricerca. Questo porta le aziende private a credere che i loro investimenti in R & S e innovazione non saranno redditizi e li scoraggia dall’investono in progetti di questo settore. In tali casi, gli aiuti di Stato potrebbe incoraggiare le imprese ad investire in R & S & I.
Gli aiuti di Stato per la per la R&S&I se da un lato possono rappresentare un reale vantaggio per la società, dal’altro possono provocare effetti negativi. Per questo motivo è necessario un controllo da parte della Commissione.
Una misura di aiuto di Stato per la R & S & I sarà autorizzato sulla base di una prova divisa in tre parti:
- l'aiuto deve affrontare un fallimento del mercato ben definito;
- l'aiuto deve essere ben mirato: aiuti di Stato devono essere uno strumento adeguato, la misura di aiuto deve avere un effetto di incentivazione e devono essere proporzionate al problema affrontato;
- le alterazioni delle condizioni degli scambi e della concorrenza derivanti dalla misura di aiuto deve essere sufficientemente limitato tale da poter essere dichiarato, inseguito ad un test comparativo, compatibile.
Questi aiuti si applicano alle imprese, di tutti i settori produttivi, purché non siano in crisi. I regimi di aiuto devono essere aperti alla collaborazione di tutti gli organismi di ricerca, non devono porre limiti al subappalto e nemmeno allo sfruttamento dei risultati della ricerca.
Il regolamento generale di esenzione permette di attuare determinate misure d’aiuto senza l’obbligo di notifica preventiva alla Commissione.
In particolare sono esentati:
- Gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo;
- Gli aiuti per studi di fattibilità tecnica;
- Gli aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato;
- Gli aiuti alla ricerca nel settore agricolo e della pesca;
- Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione.
Sono invece soggetti ad obbligo di notifica:
- Gli aiuti per l’innovazione dei processi e dell’innovazione nei servizi;
- Gli aiuti ai poli di innovazione;
- Gli aiuti individuali superiori alle soglie di notifica.
Concludendo, con questa disciplina si può dire di avere una maggiore libertà per i regimi esentati da notifica, e nuove possibilità per l’innovazione, in particolare per le giovani imprese innovatrici (anche se vi sono regole più complesse per gli intermediari). Di contro i grandi progetti sono sicuramente più complessi e difficili da approvare.
Notifica
800 / 2008 lamento generale di esenzione (reg. n. 800/2008) prevede alcune categorie di aiuti alla R&S&I esentati dall’obbligo di notifica.
Per un approfondimento della materia si rinvia alle slides di Almorò Rubin de Cervin (Milano), alle slides di Milena Forni (Bologna).
DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA AMBIENTALE
La disciplina si applica agli aiuti per azioni volte a porre rimedio a pregiudizio all’ambiente e alle risorse naturali. La disciplina mira a garantire che gli aiuti producano un maggiore livello di tutela all’ambiente di quanto sia possibile in mancanza di aiuti, e garantire che gli effetti positivi sull’ambiente siano superiori agli effetti negativi sul mercato.
La disciplina riflette quanto esposto sul piano di azione sugli aiuti di Stato, che prevede un approccio più economico e l’introduzione di un test comparativo.
La disciplina prevede che possano essere effettuate o una valutazione standard o una valutazione più dettagliata, che prevede un test comparativo caso per caso.
La commissione dovrà in particolare valutare l’effetto di incentivazione, la necessità e la proporzionalità dell’aiuto.
Le misure di aiuto si dividono in:
- Aiuti agli investimenti a favore delle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie;
- Aiuti agli investimenti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie;
- Aiuti agli investimenti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili;
- Aiuti per il risparmio energetico:
- aiuti all’investimento;
- aiuti al funzionamento;
- Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili:
- aiuti all’investimento;
- aiuti al funzionamento;
- Aiuti alla cogenerazione;
- aiuti all’investimento;
- aiuti al funzionamento;
- Aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti;
- Aiuti per il risanamento di siti contaminati;
- Aiuti al trasferimento di imprese;
- Aiuti concessi con regimi di autorizzazioni scambiabili;
- Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali;
Principio per il calcolo dei sovraccosti di investimento
I sovraccosti di investimento sono calcolati in due fasi:
- Il costo di investimento fissato in riferimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato.
- Vengono detratti eventuali profitti operativi verificatesi durante un periodo prestabilito e aggiunti i costi operativi corrispondenti.
Notifica
Il regolamento generale di esenzione ha predisposto nuove categorie di aiuti per la tutela ambientale che sono esentate dal’obbligo di notificazione.
Va però ancora notificato qualsiasi aiuto che superi le soglie di notifica individuale di 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento, e in generale tutti i casi non ricompresi nel regolamento, che dovranno essere notificati e verranno valutati in base agli orientamenti.
Occorre, inoltre, precisare che in diversi casi le regole applicabili agli aiuti notificati permettono alla commissione di autorizzare intensità di aiuti più elevate rispetto al regolamento.
Per un approfondimento della materia si rinvia alle slides di Elisabetta Garofalo (Mestre e Palermo)