Huhtamäki sotto la lente della commissione UE: possibile vantaggio selettivo nel trattamento fiscale del Lussemburgo
Huhtamäki sotto la lente della commissione UE: possibile vantaggio selettivo nel trattamento fiscale del Lussemburgo
Risale allo scorso 7 marzo la notizia dell’apertura di una procedura di indagine formalerelativa al possibile vantaggio selettivo che il Lussemburgo avrebbe garantito a Huhtamäki, colosso finlandese del food-packaging, attraverso alcuni tax ruling.
La società conta 76 unità di produzione industriale e 24 uffici di vendita in 34 Paesi. Il suo giro d’affari nel 2017 ha superato i 3 miliardi di euro. Huhtamäki commercializza in tutto il mondo una serie di prodotti legati alla conservazione, all’imballaggio e al trasporto di cibi e bevande, come vassoi, contenitori ciotole, involucri, confezioni food-to-go, ma anche coppette, porta-bicchieri e tazze.
L’indagine della Commissione nello specifico riguarderà la Huhtalux S.a.r.l., ramo lussemburghese di Huhtamäki, a favore della quale il Lussemburgo ha istituito tre rulingfiscali, rispettivamente nel 2009, 2012 e 2013.
Tali rulingpermettono alla società di fare da connettore di risorse nell’ambito di una complessa attività di finanziamento intragruppo così delineata: Huhtalux riceve da un’altra società del gruppo (sita in Irlanda), prestiti senza interessi, i cui proventi a sua volta presta con interessi ad altre società del gruppo Huhtamäki.
Grazie alla legislazione favorevole garantita dal Lussemburgo, Huhtalux beneficia in una riduzione de facto della sua base imponibile: le è infatti consentito detrarre gli interessi che avrebbe pagato sui prestiti ricevuti dalla società irlandese, in realtà inesistenti. Proprio perché inesistenti, la deduzione viene quantificata col ricorso ad un criterio astratto, cioè quello degli interessi che una società terza avrebbe chiesto per un prestito analogo, in condizioni normali di mercato.
È del tutto evidente che, ove confermata all’esito della procedura di indagine, l’operazione fiscale del Lussemburgo comporterebbe per Huhtamäki, come ha ricordato il commissario Vestager, un’indebita riduzione dei profitti tassabili e quindi un vantaggio selettivo (che si concretizza nel risparmio di spesa) rispetto ai suoi concorrenti.
A corredo di quanto detto, per fornire alcune schematiche indicazioni teoriche, va ricordato che il trattamento fiscale è oggi uno degli strumenti più diffusi con cui gli Stati veicolano aiuti illeciti alle imprese. La pratica dei cosiddetti tax ruling puòrientrare in questa tipologia di aiuti, ma è di per sé una categoria neutra, che identifica le decisioni emesse dall’amministrazione finanziaria di uno Stato volte a rendere intellegibile e prevedibile il carico fiscale cui sarà sottoposto un determinato contribuente. La lesione delle regole comunitarie sulla concorrenza, segnatamente la disciplina degli aiuti di stato, è dunque del tutto eventuale, e si ha quando tali decisioni veicolano per le imprese destinatarie indebiti vantaggi selettivi (cioè costituiscono aiuti di Stato ai sensi della definizione del trattato, art. 107, par 1, TFUE). Tali vantaggi, a loro volta, consisteranno nell’arbitraria riduzione del debito tributario della beneficiaria, apprezzamento che va condotto sulla base di una comparazione con il trattamento fiscale delle concorrenti.
Per approfondire, alcuni spunti sono contenuti in un nostro precedente articolo.
(Alessandro Maria Galizia)