Gli aiuti di Stato nella legge europea 2012
Il Capo VIII (artt. 44 ss.) della legge europea 2012 sono dedicati agli aiuti di Stato.
Queste le disposizioni più rilevanti:
- gli aiuti notificati alla Commissione devono essere comunicati anche al Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 45);
- gli aiuti concessi a seguito di calamità naturali possono essere concessi solo previa dichiarazione di stato d'emergenza ai sensi della legge sulla protezione civile (art. 47);
- in caso di ordine di recupero, gli aiuti statali sono recuperati da Equitalia sulla base di un decreto ministeriale avente valore di titolo esecutivo, mentre gli aiuti concessi da enti non statali sono recuperati dai medesimi tramite i rispettivi commissari alla riscossione (art. 48);
- è attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di recupero degli aiuti (art. 49).