Fondi europei e obblighi di controllo dello Stato membro
Nel respingere un'impugnazione italiana contro la sentenza con cui il Tribunale aveva confermato una Decisione della Commissione di revoca di alcuni fondi FESR impiegati nell'ambito del POR Puglia, la Corte di giustizia ha ribadito che, per assolvere il suo onere probatorio, la Commissione deve "non già dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati".
Ciò in quanto "lo Stato membro dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti" e "da parte sua, non può confutare le constatazioni che sono alla base di un siffatto elemento di prova del dubbio serio e ragionevole nutrito dalla Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo".
Vedi sentenza.